Ddl lavoro autonomo. Via libera dal Senato al provvedimento. Il testo passa ora alla Camera

Ddl lavoro autonomo. Via libera dal Senato al provvedimento. Il testo passa ora alla Camera

Ddl lavoro autonomo. Via libera dal Senato al provvedimento. Il testo passa ora alla Camera
Il ddl, collegato alla Manovra, è stato approvato con 173 sì e 53 astenuti. Oltre alla deducibilità delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale e delle spese di iscrizione a convegni e congressi, prevista anche l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, per l’orientamento e la certificazione personale delle competenze. Misure anche per la tutela dalle malattie e genitorialità. IL TESTO

È stato approvato questa mattina in Aula al Senato, con 173 pareri favorevoli e 53 astenuti, il disegno di legge collegato alla Manovra concernente i rapporti di lavoro autonomo. L'obiettivo del testo, che passerà ora all'esame della Camera, è quello di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.
 
Nelle dichiarazioni finali, hanno annunciato l'astensione i sen. Zizza (CoR), Divina (LN), Barozzino (SI-Sel) e Puglia (M5S). Hanno dichiarato voto favorevole i sen. Mandelli (FI-PdL), Barani (AL-A), Berger (Aut), Pagano (AP) e Annamaria Parente (PD)
 
Queste le norme di interesse per chi opera nella sanità e più in generale per quelle carattere sanitario e sociale.

L'articolo 5 modifica l'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre del 1986, n. 917, introducendo l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale e delle spese di iscrizione a convegni e congressi, nonché l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente, e l'intera deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
 
Nel contempo, viene esclusa la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno precedentemente prevista.
 
Ma come funzionano le cose oggi? Attualmente le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Una volta che il Ddl sarà entrato in vigore, i liberi professionisti potranno dunque detrarre per intero dal reddito spese, un massimo di 10 mila euro impiegati per l’aggiornamento formativo, master, congressi e potranno inoltre beneficiare dello stesso diritto circa gli esborsi sostenuti per l’orientamento, la ricerca di servizi lavorativi e la certificazione personale delle competenze per un massimo di 5 mila euro l’anno. Un cambiamento fiscale che vuole essere da impulso per incentivare la formazione professionale.

Proseguiamo poi con l'articolo 8 che modifica l'articolo 64, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (cosiddetto “testo unico maternità e paternità”), stabilendo il principio secondo cui le lavoratrici iscritte alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto di percepire l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa.

L'articolo 9 estende la durata e l'arco temporale entro il quale i lavoratori iscritti alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 335 del 1995 possono usufruire dei congedi parentali. In particolare, si prevede che, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

L'articolo 10 reca disposizioni per la tutela nei casi di gravidanza, malattia e infortunio. Si prevede che il rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa non si estingue in caso di gravidanza, malattia e infortunio ma rimane sospeso, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio e fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi assicurativi maturati durante il periodo di sospensione, usufruendo di una rateizzazione del pagamento.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di tutela contro la malattia in favore degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per i quali si stabilisce che i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche sono equiparati alla degenza ospedaliera.
 
Infine, l'articolo 19 stabilisce che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali e alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita e di lavoro e risponde comunque a criteri di ragionevolezza. 
 
Giovanni Rodriquez

03 Novembre 2016

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