Ddl prestazioni sanitarie. Le Regioni chiedono più autonomia su personale, appalti e liste d’attesa. Ecco gli emendamenti proposti

Ddl prestazioni sanitarie. Le Regioni chiedono più autonomia su personale, appalti e liste d’attesa. Ecco gli emendamenti proposti

Ddl prestazioni sanitarie. Le Regioni chiedono più autonomia su personale, appalti e liste d’attesa. Ecco gli emendamenti proposti
Le Regioni hanno presentato una serie articolata di proposte di modifica per rafforzare la loro autonomia gestionale, migliorare la governance delle liste d’attesa, intervenire sui tetti di spesa per il personale e favorire un utilizzo più flessibile delle strutture private accreditate. Gli emendamenti spaziano dalla prescrizione medica alla programmazione del fabbisogno, passando per l’affidamento dei servizi di emergenza-urgenza e la rimozione di vincoli finanziari su attività preesistenti. GLI EMENDAMENTI

Mentre proseguono in Commissione Affari sociali alla Camera i lavori sul ddl prestazioni sanitarie, le Regioni presentano una lista di proposta di modiche con le quali delineano una chiara volontà di rafforzare l’autonomia regionale, migliorare l’appropriatezza prescrittiva e gestire con maggiore flessibilità risorse umane e servizi sanitari. Si punta inoltre a coinvolgere maggiormente il privato accreditato per abbattere le liste d’attesa, ma sempre nel rispetto dell’equilibrio economico.

Ecco cosa prevedono più nel dettaglio gli emendamenti presentati.

Articolo 1 – Prescrizioni più precise e ruolo del Ruas
Due emendamenti proposti:
– Prescrizione ambulatoriale: si prevede che il medico, nell’effettuare prescrizioni, debba indicare la classe di priorità e il quesito diagnostico, nel rispetto delle condizioni di erogabilità e delle indicazioni di appropriatezza del Dpcm 12 gennaio 2017. Obiettivo: assicurare coerenza tra le prescrizioni e il Nomenclatore nazionale.
– Gestione liste d’attesa: viene formalizzata l’attribuzione al Ruas del compito di garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste d’attesa, come già previsto dal DL 73/2024.

Articolo 5 – Più flessibilità per i medici in formazione
Si propone di calcolare il limite massimo di 10 ore settimanali di incarichi libero-professionali come media mensile, per favorire una maggiore flessibilità nell’impiego, ad esempio per turni di 12 ore.

Articolo 6-bis – Reclutamento flessibile per dirigenti veterinari e sanitari
Estensione della deroga alle limitazioni del DL 78/2010 anche al personale dirigente veterinario e sanitario non medico. Questo per facilitare il reclutamento tramite contratti flessibili nei casi di fabbisogno temporaneo o mancanza di candidati.

Articolo 7-bis – Spesa per il personale: più autonomia alle Regioni
Proposta di modificare l’art. 5 del DL 73/2024:
– La spesa riguarda tutto il personale del Ssn, non solo quello sanitario.
– Viene eliminata la temporaneità della disciplina sul tetto di spesa.
– Le Regioni ottengono piena autonomia nell’approvazione dei piani triennali di fabbisogno, adottando una metodologia concordata con il Ministero ma senza subordinazione.

Articolo 7-ter – Appalti nei servizi di emergenza-urgenza
Viene estesa fino al 30 giugno 2026 la possibilità per gli enti del Ssn di affidare a terzi i servizi di emergenza-urgenza, anche più volte e con proroghe, nel rispetto di linee guida specifiche. La misura risponde alla carenza cronica di personale e al rischio di blocco delle attività per scadenza degli appalti.

Articolo 8 – Deroghe alla spesa per prestazioni da privati accreditati
Due nuovi commi:
– 8.2 bis: le Regioni possono destinare fino allo 0,5% del fondo indistinto per acquistare prestazioni aggiuntive da strutture private accreditate, per ridurre le liste d’attesa, in deroga alle attuali limitazioni, purché venga mantenuto l’equilibrio economico-finanziario.
– 8.3 bis: fuori dal limite di spesa anche le prestazioni acquisite dai privati accreditati per recupero di oneri pregressi (ante 2012), che non comportano nuovi oneri pubblici ma solo compensazioni contabili.

Articolo 13-bis – Chiarimento sul finanziamento delle attività sociosanitarie
Proposta di interpretazione autentica dell’art. 30 della legge 730/1983: il fondo sanitario copre solo le attività di rilievo sanitario, anche se inscindibilmente connesse a quelle socio-assistenziali, purché siano previste dai Lea e approvate secondo criteri regionali.

Articolo 16 – Soppressione
Si chiede la soppressione dell’articolo 16, che prevede l’istituzione di una scuola nazionale per la formazione dei dirigenti sanitari. Le Regioni contestano l’esclusione dal processo decisionale e la sovrapposizione con le funzioni della Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

G.R.

14 Maggio 2025

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