Decreto aria. Il provvedimento sulle misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale è legge

Decreto aria. Il provvedimento sulle misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale è legge

Decreto aria. Il provvedimento sulle misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale è legge
Il provvedimento approvato dalla Camera prevede in particolare che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedano, entro dodici mesi aggiornino i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché dello slittamento del blocco dei veicoli ‘euro 5'. IL TESTO

Via libera definitivo ieri da parte dell’Aula della Camera, con 151 sì, 82 no e tre astenuti, al decreto recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale. Il provvedimento, già approvato dal Senato, interviene in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale, di sviluppo del turismo di prossimità, all’aria aperta e ecosostenibile per l’abbattimento delle emissioni atmosferiche, di riduzione dell’impatto ambientale del trasporto merci su gomma tramite potenziamento del trasporto aereo.

In particolare, il testo, al fine di assicurare l’esecuzione di due sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, del 2020 e del 2022, in materia di qualità dell’aria, prevede che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell’aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché dello slittamento del blocco dei veicoli ‘euro 5′.

Il comma 2 dell’articolo 1, modificato al Senato, consente limitazioni strutturali alla circolazione anche delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel “euro 5”, da parte delle regioni, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell’anno successivo, solo a partire dal 1° ottobre 2024, nelle more della predisposizione dell’aggiornamento dei piani sulla qualità dell’aria da parte delle Regioni stesse. E’ previsto inoltre, al secondo periodo, che le regioni indichino e motivino le relative deroghe, nonché, in base alla modifica introdotta al Senato, che esse escludano dai provvedimenti di limitazione della circolazione stradale i veicoli ricadenti nelle categorie esentate dai divieti di circolazione ai sensi dell’articolo 6 , comma 1 del Codice della strada.

Il terzo periodo del comma 2 prevede che la limitazione della circolazione si applichi in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, e che siano altresì ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2.

Il quarto periodo del comma 2 dispone che a decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5» venga inserita nei piani di qualità dell’aria delle Regioni di cui al comma 1, che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo dello stesso comma 2.

In base al comma 2-bis, introdotto al Senato, è data facoltà alle Regioni di esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria «Euro 3» monofuel o bi-fuel alimentati con carburanti alternativi.
Il comma 2-ter, introdotto al Senato, rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina della circolazione sul territorio nazionale dei veicoli storici di cui all’articolo 60 del Codice della strada. Si prevede altresì che con lo stesso decreto siano individuate, in particolare, adeguate percorrenze chilometriche, nonché le modalità di accesso di tali veicoli alle aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al comma 2.

Il comma 3 dell’articolo 1 reca la clausola di invarianza finanziaria. L’articolo 1-bis, introdotto al Senato, istituisce un fondo destinato al finanziamento di investimenti proposti dai Comuni italiani e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all’aria aperta (comma 1). Viene inoltre incrementata, di 17 milioni di euro per l’anno 2023, la dotazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile istituito dall’articolo 1, comma 611, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).

L’articolo 1-ter, introdotto al Senato, prevede il riconoscimento di opera strategica di preminente interesse nazionale all’intervento volto alla implementazione del traffico merci dell’aeroporto di Milano-Malpensa, così come individuato nello strumento di pianificazione degli interventi di adeguamento e potenziamento dello scalo stesso, trasmesso dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) in data 30 giugno 2020 al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai fini dell’istanza di valutazione di impatto ambientale.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di tale intervento, le amministrazioni e gli enti competenti, previa ricognizione dei provvedimenti adottati in relazione all’intervento stesso, provvedono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ad una nuova valutazione delle determinazioni già adottate, ponderandole alla luce del riconoscimento del carattere strategico e di preminente interesse nazionale dell’intervento.

L’articolo 2 disciplina infine l’entrata in vigore del presente decreto-legge, il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale, quindi dal 13 settembre 2023.

25 Ottobre 2023

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