Decreto Balduzzi. Lepre (Trib. Napoli): “Su responsabilità professionale testo grossolanamente stravolto ma ancora inutile”

Decreto Balduzzi. Lepre (Trib. Napoli): “Su responsabilità professionale testo grossolanamente stravolto ma ancora inutile”

Decreto Balduzzi. Lepre (Trib. Napoli): “Su responsabilità professionale testo grossolanamente stravolto ma ancora inutile”
Il testo licenziato dal Cdm disciplinava la responsabilità civile del sanitario. Quello di cui alla Camera, invece, si occupa di tutt’altro: cioè, della responsabilità penale. In comune le due versioni condividono la loro inutilità e la disarmante approssimazione tecnica.

Il decreto Balduzzi in materia di responsabilità sanitaria continua ad avere un percorso singolare anche e soprattutto dopo le modifiche apportate al testo dalla Camera in sede di conversione.

Sull’inutilità e ambiguità dell’art. 3 nella sua versione originaria si è già scritto su questa rivista sicché non resta che rinviare alle precedenti osservazioni (vedi articolo su testo licenziato dal Consiglio dei Ministri) : quella previsione non fa altro che ripetere pedissequamente quanto la giurisprudenza da decenni va affermando in modo assolutamente costante.
Ma il testo della Camera riserva altre sorprese.

Ed infatti prima di tutto viene letteralmente stravolto il testo originario: quello licenziato dal Cdm disciplinava la responsabilità civile del sanitario. Quello di cui alla Camera, invece, si occupa di tutt’altro: cioè, della responsabilità penale.

In comune le due versioni condividono la loro inutilità e la disarmante approssimazione tecnica, che – se possibile – nell’ultimo testo si impreziosisce di un’altra soluzione originale: in una  norma che si occupa di responsabilità penale, il legislatore pensa di fare un riferimento anche al codice civile, richiamando del tutto incomprensibilmente l’art. 2043 nonché introducendo un parametro di determinazione del danno ancora più oscuro.

Non solo. Scompare l’assicurazione obbligatoria, nonché l’azione diretta di responsabilità verso la compagnia assicurativa,previsioni che, invece, andavano mantenute anche se con dei correttivi.

A questo punto è legittimo chiedersi perché si proceda in questo “accanimento terapeutico” e si insista nel voler mantenere una previsione che fin dalla sua nascita ha denunziato dei limiti evidenti. I professioni sanitari meriterebbero ben altra attenzione e scrupolo nella regolamentazione della loro responsabilità: e ciò, ancora prima che nel loro interesse, in quello degli stessi cittadini.

Antonio Lepre
Giudice, Tribunale di Napoli

 

Antonio Lepre

23 Ottobre 2012

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