Dimagranti in farmacia. Tar Lazio: “Legittimo divieto per triac, clorazepato, fluoxetina, furosemide, metformina, bupropione e topiramato”

Dimagranti in farmacia. Tar Lazio: “Legittimo divieto per triac, clorazepato, fluoxetina, furosemide, metformina, bupropione e topiramato”

Dimagranti in farmacia. Tar Lazio: “Legittimo divieto per triac, clorazepato, fluoxetina, furosemide, metformina, bupropione e topiramato”
A differenza di due precedenti sentenze i giudici hanno ritenuto legittimi i divieti ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali a scopo dimagrante con quei principi attivi. LA SENTENZA.

Il Tar Lazio (sezione terza quater) ha respinto il ricorso contro il DM della Salute del 4 agosto 2015 che prevede il divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti i principi attivi triac, clorazepato, fluoxetina, furosemide, metformina, bupropione e topiramato.
 
A differenze di due recenti sentenze questa volta i giudizi hanno riconosciuto la legittimità del decreto ministeriale sia per quanto riguarda la potestà di intervento in materia, sia per le modalità con le quali si è arrivati alla stesura ed emanazione del decreto.
 
Per il Tar Lazio il decreto “è stato adottato in corretta applicazione del principio di precauzione, in linea con l'insegnamento in materia della Corte di Giustizia dell’Unione europea, la quale ha chiarito che sebbene «quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (…), la valutazione del rischio non può fondarsi su considerazioni meramente ipotetiche», ancorché «(…) qualora risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive»”.

10 Febbraio 2017

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