Diritto all’assistenza sanitaria alle persone senza dimora. Avviato l’esame del Ddl Furfaro (PD) in commissione Affari Sociali

Diritto all’assistenza sanitaria alle persone senza dimora. Avviato l’esame del Ddl Furfaro (PD) in commissione Affari Sociali

Diritto all’assistenza sanitaria alle persone senza dimora. Avviato l’esame del Ddl Furfaro (PD) in commissione Affari Sociali
La proposta mira a riconoscere il diritto all'assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica sul territorio nazionale o all'estero. Le persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, avranno diritto ad iscriversi negli elenchi relativi al territorio regionale in cui si trovano. Prevista inoltre la definizione di Linee guida per i programmi di monitoraggio, prevenzione e cura nei loro riguardi. IL TESTO

Hanno preso il via i lavori in commissione Affari sociali alla Camere sulla proposta di legge a prima firma Marco Furfaro (PD) finalizzata a riconoscere il diritto all’assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica sul territorio nazionale o all’estero.

Attualmente, a legislazione vigente, se un individuo risulti senza iscrizione all’anagrafe comunale perde il diritto fondamentale alla tutela della salute, cessando per esso l’assistenza sanitaria, escluse le prestazioni di emergenza presso i pronto soccorso. Ai sensi dell’articolo 19 della legge istitutiva del Ssn, la L. n. 833/1978, infatti, una condizione essenziale per l’utenza dei servizi Asl è la residenza nello stesso territorio dell’azienda sanitaria, situazione che consente, tra le altre cose, la scelta del medico di base (Mmg).

La frequenza di tali situazioni in Italia è aumentata anche a causa della crisi economica e sociale, soprattutto a seguito della crisi pandemica dovuta al Covid, che ha aggravato le condizioni delle persone che vivono in povertà. Nonostante ciò, attualmente solo due Regioni, l’Emilia-Romagna e la Puglia, assicurano il diritto all’assistenza sanitaria territoriale alle persone senza dimora attraverso l’assegnazione di un medico di base. Altre Regioni hanno aperto la trattazione della questione, come Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio e Abruzzo.

La proposta di legge si compone di 6 articoli.

L’articolo 1 definisce le finalità del provvedimento, volto a garantire l’effettiva tutela della salute quale diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività mediante il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni in particolare sono volte a consentire alle persone senza dimora, prive della
residenza anagrafica nel territorio nazionale o all’estero, di iscriversi negli elenchi degli assistiti delle aziende sanitarie locali territoriali di riferimento, al fine di effettuare la scelta del medico di medicina generale e di accedere alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini residenti in Italia. Ciò in ossequio ai principi contenuti all’articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Ssn che individua la tutela della salute quale diritto fondamentale del singolo ed interesse della collettività da assicurare tramite il Sistema sanitario pubblico o accreditato.

L’articolo 2 interviene con una modifica all’articolo 19, comma 3, della richiamata L. n. 833/1978 che istituisce il Ssn. La norma attualmente prevede (comma 3), tra l’altro, che gli utenti del servizio sanitario nazionale siano iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l’unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza. Con un periodo aggiunto al comma 3 citato viene stabilito che le persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all’estero, hanno diritto ad iscriversi negli elenchi relativi al territorio regionale in cui si trovano.

L’articolo 3 prevede la definizione di Linee guida per i programmi di monitoraggio, prevenzione e cura delle persone senza fissa dimora. Viene disposto che (comma 1) con decreto del Ministro della salute, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni sono indicate le linee guida per l’attuazione di appositi programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza dimora, iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali ai sensi del sopra richiamato articolo 19, comma 3, della L. n. 833/1978, come modificato dall’articolo 2 sopra illustrato , con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.

Infine, gli articoli 4 e 5 prevedono, rispettivamente, una relazione alle Camere e le disposizioni finanziarie di copertura degli oneri (che risultano non quantificati). L’articolo 4 dispone che entro il mese di febbraio, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Governo deve presentare alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge in commento, con particolare riferimento:
a) al numero di persone senza dimora iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali di
ciascuna regione;
b) al numero e alla tipologia delle prestazioni erogate in favore delle persone senza dimora;
c) alle eventuali criticità emerse in fase di attuazione della presente legge.

L’articolo 5 prevede infine che agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si deve provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui al comma 200, art. 1, della L. n. 190/2014, autorizzando il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

G.R.

G.R.

04 Aprile 2023

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