“Estendere l’intramoenia alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e ostetriche”. Il Ddl De Filippo (IV)

“Estendere l’intramoenia alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e ostetriche”. Il Ddl De Filippo (IV)

“Estendere l’intramoenia alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e ostetriche”. Il Ddl De Filippo (IV)
Il disegno di legge presentato alla Camera punta ad uniformare i diritti professionali di queste professioni con quelli delle altre professioni sanitarie. Il testo, inoltre, inoltre, mira all’ampliamento dell’offerta sanitaria complessiva, anche presso il domicilio del cittadino. Viene quindi disciplinato l’esercizio della libera professione, sia nei confronti dei singoli cittadini che presso le strutture di appartenenza, nonché presso strutture pubbliche e private. IL TESTO

Riconoscere l'esercizio della libera professione anche alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica. Questo l'obiettivo del Disegno di legge, a prima firma Vito De Filippo (IV), presentato lo scorso 3 dicembre alla Camera.
 
Il provvedimento, inoltre, mira all’ampliamento dell’offerta sanitaria complessiva, anche presso il domicilio del cittadino. Il testo, composto da 3 articoli, all’articolo 1 disciplina l’esercizio della libera professione, sia nei confronti dei singoli cittadini che presso le strutture di appartenenza (in regime di intramoenia), nonché presso strutture pubbliche e private, previo accordo tra le parti datoriali.
 
L’articolo 2, pertanto, disciplina l’attuazione della normativa da parte delle Regioni. Le Regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni professionali e sindacali, dovranno disciplinare l’organizzazione e le modalità di esercizio dell'attività libero professionale. Le Asl, dovranno poi adeguare i rispettivi atti regolamentari, in modo che non sorga contrasto con le loro finalità istituzionali e si integri l’assolvimento dei compiti di istituto assicurando la piena funzionalità dei servizi. Conseguentemente, tale regolamentazione esclude il ricorso alle prestazioni aggiuntive, di cui ai commi da 1 a 6 dell’articolo 1 del Dl 402/2001.
 
Infine, l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria.


 


G.R.

11 Dicembre 2019

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