Farmacie Comunali. Ecco i criteri per “aprire” ai servizi

Farmacie Comunali. Ecco i criteri per “aprire” ai servizi

Farmacie Comunali. Ecco i criteri per “aprire” ai servizi
La Conferenza Unificata ha detto sì allo schema di Decreto del ministero della Salute sui criteri in base ai quali subordinare l’adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi per le farmacie previsti dal D.Lgs 153 del 2009. Il testo del decreto.

Semaforo verde dalla Conferenza Unificata allo schema di Decreto del ministero della Salute e dell’Economia sui criteri in base ai quali subordinare l’adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi previsti dal D.Lgs 153 del 2009.
Il provvedimento fissa i criteri, obbligatori per tutte le farmacie i cui titolari sono i comuni che operano in convenzione con il Ssn, che intendono assicurare oltre all’assistenza farmaceutica anche i nuovi servizi. In particolare il Decreto fissa (all’articolo 2) i paletti per l’ammissione all’erogazione dei servizi prevedendo l’obbligo di rendicontazione di tutte le spese e di tutti gli introiti per l’attivazione dei servizi.
 
In particolare non sono ammesse ad erogare i servizi le farmacie comunali che non assicurano: osservanza delle indicazioni speciali e generali dei rispettivi Piani socio sanitari regionali; preventiva comunicazione all'azienda sanitaria, da parte del titolare o del direttore della farmacia, della volontà di erogare i nuovi servizi; invarianza della spesa sanitaria e comunque aderenza alle norme vigenti in materia di patto di stabilità riguardanti gli enti locali; e infine adesione alle iniziative di collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, con i Mmg e i pediatri di libera scelta.
 
Non solo, nel porre specifici limiti all’assunzione di personale nelle farmacie comunali, prevede che l’accesso all’erogazione sia consentito solo alle farmacie la cui gestione sia risultata in attivo negli ultimi due esercizi finanziari e che le farmacie, ai fini dell’approvazione del rendiconto da parte del coniglio comunale, diano atto dei risultati contabili di entrata e di spesa mediante documentazione ad hoc (Art. 3).
Agli stessi obblighi, fissati all’articolo 2 del Decreto, dovranno attenersi anche le farmacie gestite da aziende speciali, società e consorzi tra Comuni con bilancio in attivo negli ultimi due anni (Art 4).
I criteri per la determinazione della remunerazione da parte del servizio sanitari per i nuovi servizi saranno fissati con l’accordo collettivo nazionale, che definirà anche i criteri in base ai quali i correlati accordi regionali fissano i requisiti minimi di idoneità dei locali della farmacia in cui vengono erogate le prestazioni (Art. 5).

26 Ottobre 2012

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