Governo clinico. Approvati emendamenti su valutazione dei dirigenti e dipartimenti 

Governo clinico. Approvati emendamenti su valutazione dei dirigenti e dipartimenti 

Governo clinico. Approvati emendamenti su valutazione dei dirigenti e dipartimenti 
Procede in maniera spedita il lavoro in Commissione Affari Sociali della Camera sul ddl governo clinico. Ieri sono stati approvati gli emendamenti all’articolo 5 (valutazione dei dirigenti medici e sanitari) e all’articolo 6 (dipartimenti). 

A Montecitorio la Commissione Affari Sociali sta procedendo con la votazione agli emendamenti sul ddl governo clinico. Dopo che la scorsa settimana aveva approvato gli emendamenti all’articolo 4 (incarichi di natura professionale e di direzione di struttura) ieri si è passati alla votazione delle proposte emendative sull’articolo 5 (valutazione dei dirigenti medici e sanitari) e sull’articolo 6 (dipartimenti).
 
Sono stati esaminati anche gli emendamenti presentati dalla Commissione all’articolo 7 (limiti di età) ma non c’è stato il tempo di votarli e quindi il presidente Palumbo (Pdl) ha rinviato il seguito dell’esame.
 
L’articolo 5 prevede quindi che i dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a “valutazione secondo le modalità definite dalle regioni sulla base di linee guida elaborate nel rispetto della normativa contrattuale e approvate tramite intesa sancita” con la Conferenza Stato-regioni. Gli strumenti per la valutazione “rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali concordati preventivamente in sede di discussione di budget in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione assegnati e gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l’uso appropriato delle risorse. L'esito positivo della valutazione determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico almeno di pari rilievo”.
 
L’articolo 6 stabilisce che “le regioni disciplinano l’organizzazione dei dipartimenti e la responsabilità dei direttori di dipartimento secondo i seguenti principi: a) l’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliere-universitarie; b) il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generaletra i direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; c) il direttore di dipartimento è sovraordinato ai direttori di struttura complessa per gli aspetti gestionali attinenti il dipartimento e, di norma, mantiene, la direzione della struttura di appartenenza”.
 
Infine l’ultimo emendamento all’articolo 6, lettera c bis,prevede che “nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è assicurata la parità tra Direttori di dipartimento di componente ospedaliera e universitaria, ove possibile.
 
 
Di seguito gli emendamenti approvati e le nuove formulazioni
 
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: linee guida, aggiungere le seguenti: elaborate nel rispetto della normativa contrattuale e.
5. 2.Miotto
 
Al comma 1, dopo le parole: agli obiettivi assistenziali aggiungere le seguenti: concordati preventivamente in sede di discussione di budget in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione.
5. 50.Il Relatore.
 
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esito positivo della valutazione determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico almeno di pari rilievo.
5. 51.Il Relatore.
 
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: ospedaliere, aggiungere le seguenti: , ospedaliero-universitarie.
6. 1.(Nuova formulazione) Palagiano, Mura
 
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: è nominato, aggiungere le seguenti: dal direttore generale.
* 6. 2.Palagiano, Mura
 
 
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: è nominato, aggiungere le seguenti: dal direttore generale.
* 6. 3.Pedoto, Miotto.

 
 
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è assicurata la parità tra Direttori di dipartimento di componente ospedaliera e universitaria, ove possibile.
** 6. 6.(Nuova formulazione) Miotto.
 
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
c-bis) nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è assicurata la parità tra Direttori di dipartimento di componente ospedaliera e universitaria, ove possibile.
** 6. 7. (Nuova formulazione) Palagiano, Mura.

16 Febbraio 2012

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