Identità biologica. Via libera al testo dalla Camera. Figli adottati o non riconosciuti potranno accedere a dati sanitari genitori biologici

Identità biologica. Via libera al testo dalla Camera. Figli adottati o non riconosciuti potranno accedere a dati sanitari genitori biologici

Identità biologica. Via libera al testo dalla Camera. Figli adottati o non riconosciuti potranno accedere a dati sanitari genitori biologici
La norma, approvata con 307 voti favorevoli e 22 contrari, prevede la possibilità per il figlio, un volta compiuti i 18 anni, di rivolgersi al Tribunale dei minori per l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili. Il testo passa ora all'esame di Palazzo Madama. IL TESTO

Via libera dall'Aula di Montecitorio, con 307 voti favorevoli e 22 contrati, al testo unificato Diritto del figlio adottato non riconosciuto alle informazioni sulle proprie origini biologiche. Nella giornata di ieri l'Assemblea della Camera ha approvato in prima lettura il documento, composto da tre articoli, che amplia la possibilità per il figlio adottato o comunque non riconosciuto alla nascita di conoscere le proprie origini biologiche.

Analizzando il contenuto del testo, l'articolo 1 introduce una prima modifica al comma 5 dell'art. 28 della legge 184/1983. Questa modifica estende, oltre che all'adottato, anche al figlio non riconosciuto alla nascita la possibilità, compiuti i 25 anni, di chiedere al tribunale dei minorenni (del luogo di residenza del figlio) di accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. L'accesso alle informazioni sulla propria identità biologica, però, non legittima azioni di stato nè da diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria. Qualora, poi, il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza potrà essere presentata da chi ne abbia la rappresentanza legale.

Un'ulteriore modifica della legge 184/1983, questa volta riguardante il comma 7, disciplina la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata. La disposizione del comma 7 è stata poi integrata dal contenuto del nuovo comma 7-bis che disciplina il procedimento di interpello per l'accesso alle informazioni sulle proprie origini. Il procedimento viene avviato su istanza dei legittimati ad accedere alle informazioni, in mancanza di revoca dell'anonimato da parte della madre:
– l'adottato che abbia raggiunto i 25 anni di età ovvero la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica;
– il figlio non riconosciuto alla nascita;
– i genitori adottivi, legittimati solo per per gravi e comprovati motivi nonchè i responsabii delle strutture ospedaliere e sanitarie, in caso di grave pericolo per la salute del minore.

L'istanza di interpello nei confronti della madre può essere presentata, una sola volta, al tribunale per i minorenni. Il tribunale dei minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali deve allora contattare la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato. Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Nel caso la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.

L'articolo 2 modifica il codice della privacy (art. 93 del d. lgs.196/2003) con riguardo al certificato di assistenza al parto. In particolare, è modificata la disposizione in base a cui il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, se comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possano essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, solo decorsi 100 anni dalla formazione del documento. Il vincolo dei 100 anni viene meno in caso di revoca dell'anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione del tribunale all'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario.

L'articolo 3 modifica il regolamento sullo stato civile (Dpr n. 396/2000), laddove (art. 30) disciplina attualmente la dichiarazione di nascita, nel rispetto della eventuale volontà della madre di non essere nominata. Viene inserito un nuovo comma – in coordinamento con le nuove disposizioni introdotte nella legge 183 – sulle informazioni da rendere alla madre e i dati che devono essere raccolti dal personale sanitario.

In particolare, la madre dovrà essere informata, anche in forma scritta:
– degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata;
– della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata;
– delle modalità per formalizzare la revoca;
– della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato.

Il personale sanitario dovrà raccogliere i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e trasmetterli senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa. 
 
Giovanni Rodriquez

Giovanni Rodriquez

19 Giugno 2015

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