Il Patto Salute slitta al 31 dicembre 2019. Confermata la proroga al 2020 per l’invio dei dati della Tessera sanitaria per la dichiarazione precompilata. Introdotte nuove norme sul Fse. Ecco l’ultima bozza del Decreto Fiscale

Il Patto Salute slitta al 31 dicembre 2019. Confermata la proroga al 2020 per l’invio dei dati della Tessera sanitaria per la dichiarazione precompilata. Introdotte nuove norme sul Fse. Ecco l’ultima bozza del Decreto Fiscale

Il Patto Salute slitta al 31 dicembre 2019. Confermata la proroga al 2020 per l’invio dei dati della Tessera sanitaria per la dichiarazione precompilata. Introdotte nuove norme sul Fse. Ecco l’ultima bozza del Decreto Fiscale
Conferme sulla nuova dead line per la firma del Patto per la Salute, così come per l'estensione al 2020 della disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata. Novità invece per il Fascicolo sanitario elettronico con una serie di modifiche al Dl 179/2012. Tra queste, l'eliminazione del consenso all'eliminazione del Fse, così come richiesto dal nuovo regolamento europeo sulla privacy. LA BOZZA

Nuova bozza del Decreto fiscale approvato salvo intese nell'ultimo Consiglio dei Ministri insieme al documento programmatico di bilancio. Rispetto alla bozza anticipata nei giorni scorsi, arrivano conferme per quel che riguarda lo slittamento della dead line per la chiusura del Patto per la Salute (art. 43) – inizialmente prevista al 31 marzo 2019 dalla manovra dello scorso anno – al prossimo 31 dicembre 2019 così come di recente ratificato anche da un accordo raggiunto tra Governo e Regioni.
 
Sempre all'articolo 43 troviamo però una novità in tema di Fascicolo sanitario elettronico. È stato infatti qui inserito un comma 2 volto al potenziamento e al rafforzamento delle disposizioni di cui all’art. 12 del Dl 179/2012 concernenti la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico, finalizzato alla raccolta dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
 
Come spiegato nella relazione tecnica, nel corso degli ultimi anni sono emerse alcune criticità che richiederebbero una modifica del sopracitato Dl 179/2012. Queste, in particolare, riguardano: 
– eliminazione del consenso all’alimentazione del Fse (art. 12, comma 3-bis DL 179/2012). Questo, alla luce delle novità introdotte dal regolamento europeo privacy del 2017 (Gdpr), il quale, diversamente dal passato, prevede che non sia più richiesto “per finalità di cura” il consenso da parte del cittadino. In tal modo, il Fse potrà essere disponibile per tutti gli assistiti Ssn (risultanti nell’anagrafe del Sistema TS), senza costringere il cittadino a dover esprimere il consenso per poter usufruire dei servizi del Fse. In ogni caso, resta ferma la necessità di acquisire da parte dell’assistito il consenso alla consultazione del proprio Fse (art. 12, comma 5 DL 179/2012), nonché la possibilità per il cittadino di “oscurare” i dati che non vuole siano consultabili, da parte dei soggetti autorizzati (medici, operatori sanitari, etc), secondo le modalità già previste dal Dpcm 29/9/2015.
 
– estensione dell’alimentazione dei Fse (art. 12, comma 3 DL 179/2012) anche ai documenti clinici per prestazioni erogate al di fuori del Ssn (pagate dal cittadino), al fine di rendere sempre più completa l’informazione presente nel Fse. Ciò attraverso il potenziamento (art. 12, comma 15-septies Dl 179/2012) del flusso già esistente nel Sistema Tessera Sanitaria relativo alle prestazioni pagate del cittadino, attualmente utilizzato dall’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata (art. 3 Dlgs 175/2014) e, per effetto della recente normativa fiscale (artt. 10-bis e 17 del Dl 119/2018) anche per la fatturazione elettronica e corrispettivi telematici delle spese sanitarie;
 
– estensione delle funzioni “in sussidiarietà” dell'infrastruttura nazionale per l’interoperabilità (comma 15-ter, punto 3), a supporto delle regioni “in ritardo”, anche per l’accelerazione della digitalizzazione dei documenti (funzione di codifica e firma remota) e per la conservazione dei documenti digitalizzati ai sensi dell’art. 44 del Codice dell’amministrazione digitale;
 
– potenziamento di infrastruttura nazionale (Ini( per l’interoperabilità (comma 15-ter, punti 5, 6 e 7), per il trattamento, in conformità del Gdpr, anche delle necessarie informazioni inerenti le deleghe (es. dei minori), la gestione dell’indice dei Fse a livello nazionale (per l’ottimizzazione delle funzioni di interoperabilità nei casi di mobilità dei cittadini) e il portale nazionale Fse;
 
– accelerazione dell’alimentazione del Fse, con i dati già disponibili della donazione degli organi, schede di dimissione ospedaliera, vaccini, attraverso l’interconnessione di Ini con i Sistemi interessati (art. 12, comma 15-octies DL 179/2012);
 
– utilizzo da parte del Mef dei dati (in forma aggregata) del Fse (art. 12, comma 2, lettera c) e comma 6, DL 179/2012).
 
Invariato, invece, quanto previsto, dall'articolo 14, in tema di fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria. Qui si spiega che, nelle more dell’individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, si estende all’anno 2020 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata. Per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 9-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, viene sancito anche per l’anno 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Il sistema TS metterà a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione e del CF del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.
 
Infine, a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.
 
Giovanni Rodriquez

G.R.

17 Ottobre 2019

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