Informazione scientifica. Dal M5S un ddl per il libero accesso alle informazioni prodotte nelle attività finanziate con fondi pubblici

Informazione scientifica. Dal M5S un ddl per il libero accesso alle informazioni prodotte nelle attività finanziate con fondi pubblici

Informazione scientifica. Dal M5S un ddl per il libero accesso alle informazioni prodotte nelle attività finanziate con fondi pubblici
Tra i punti più controversi e contestati del provvedimento, l'Istituzione di una commissione, da parte del Ministero dello sviluppo economico guidato dal capo politico del M5S Luigi Di Maio, per decidere cosa divulgare sui canali Rai. Nel provvedimento si stabilisce, inoltre, che le trasmissioni relative all'informazione culturale e scientifica dovranno essere previste all'interno del contratto nazionale di servizio stipulato con la Rai. IL TESTO

Al via in Commissione Cultura alla Camera l'eseme di un disegno di legge del M5S in tema di libero accesso alle informazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici. Il provvedimento, composto da un unico articolo, al comma 1, lettera a), modifica il co. 2 dell'art. 4 del Dl 91/2013 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo).

In particolare:
– specifica che le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica sono adottate dai soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti a fini non commerciali;
– elimina la necessità di un numero minimo di uscite annue dei periodici su cui devono essere pubblicati gli articoli che documentano i risultati;
– estende la disciplina vigente anche a materiali audiovisivi eventualmente allegati ai suddetti articoli;
– riduce i tempi – rispettivamente, a 6 mesi per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e a 12 mesi per le pubblicazioni delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali – entro cui deve avvenire la ripubblicazione on line a titolo gratuito.
 
Sempre al comma 1, ma alla lettera b), si dispone la nullità di qualsiasi forma contrattuale che possa impedire, di fatto, l'accesso aperto ai risultati delle ricerche scientifiche. In particolare, introducendo a tal fine il comma 2-ter nello stesso art. 4 del Dl 91/2013, si stabilisce che è nullo il contratto di edizione:
– se l'editore della pubblicazione realizzata secondo la c.d. gold road ha ceduto il diritto di sfruttamento a terzi;
– se uno o più autori della pubblicazione realizzata secondo la c.d. green road hanno ceduto il diritto di sfruttamento esclusivo al curatore o all'editore della prima pubblicazione.
 
E arriviamo così alla parte finale più controversa e contestata. Al comma 1, lettera c), si prevede l'istituzione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, di una Commissione per la divulgazione dell'informazione scientifica, con il compito di individuare le migliori forme di diffusione dell'informazione culturale scientifica attraverso i canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. Si stabilisce, inoltre, che le trasmissioni relative all'informazione culturale e scientifica devono essere previste all'interno del contratto nazionale di servizio stipulato con la Rai.
 
G.R.

11 Novembre 2018

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