Irccs. Garante Privacy: “Possono utilizzare i dati dei pazienti per ulteriori finalità di ricerca medica”  

Irccs. Garante Privacy: “Possono utilizzare i dati dei pazienti per ulteriori finalità di ricerca medica”  

Irccs. Garante Privacy: “Possono utilizzare i dati dei pazienti per ulteriori finalità di ricerca medica”  
Il chiarimento è contenuto nelle risposte ad alcune domande sull’attività degli Irccs pubblicate sul portare dell’Autorità. Nelle Faq è spiegato che gli Irccs, per poter utilizzare i dati dei loro pazienti anche per l’attività di ricerca scientifica autorizzata dal Ministero, devono individuare una base giuridica idonea a legittimare tale trattamento e una deroga adeguata al generale divieto di trattare i dati sulla salute e genetici. IL DOCUMENTO

Cosa sono gli Irccs? Come possono utilizzare i dati personali raccolti per la cura dei pazienti per finalità di ricerca? A quali adempimenti sono tenuti in base al Codice privacy? A queste domande ha risposto il Garante Privacy con le Faq da oggi sul sito https://www.gpdp.it/temi/sanita-e-ricerca-scientifica/irccs.

I chiarimenti dell’Autorità sono rivolti agli Irccs, ossia quegli enti del Servizio sanitario nazionale che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.

Nelle Faq è spiegato che gli Irccs, per poter utilizzare i dati dei loro pazienti anche per l’attività di ricerca scientifica autorizzata dal Ministero, devono individuare una base giuridica idonea a legittimare tale trattamento e una deroga adeguata al generale divieto di trattare i dati sulla salute e genetici.

Il Garante ha dunque chiarito che gli Irccs pubblici e privati, oltre che sul consenso dei partecipanti alla ricerca, possono fondare il trattamento dei dati personali raccolti a scopo di cura per ulteriori finalità di ricerca sull’art. 110-bis, comma 4 del Codice privacy, in base al quale non costituisce trattamento ulteriore dei dati raccolti per l’attività clinica, quello svolto a fini di ricerca.

Nel caso in cui gli Irccs si avvalgano di questa disposizione, hanno però l’obbligo di svolgere la Valutazione d’impatto (Vip) e di pubblicarla sui propri siti web. Tuttavia, se la pubblicazione per intero della Vip può ledere diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali o altro, l’Istituto può pubblicarla per estratto. Una specifica sezione delle Faq è dedicata alle diverse le modalità per informare i partecipanti alla ricerca a seconda che i dati siano raccolti presso di essi ovvero presso banche dati interne all’istituto o altri centri partecipanti.

L’Autorità ha infine chiarito l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 110-bis, comma 4 del Codice, che riguarda ogni tipo di ricerca medica, biomedica, epidemiologica, prospettica e retrospettiva, promossa da Irccs, ivi inclusi gli studi multicentrici, sia svolti nell’ambito delle reti di ricerca degli Irccs che in quelli promossi da tali istituti con la partecipazione di enti che non godono di tale riconoscimento.

10 Giugno 2024

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