Istituzione psicologo di base. In Affari Sociali la proposta di legge Lupi (Nm) per porre l’assistenza psicologica a carico del Ssn

Istituzione psicologo di base. In Affari Sociali la proposta di legge Lupi (Nm) per porre l’assistenza psicologica a carico del Ssn

Istituzione psicologo di base. In Affari Sociali la proposta di legge Lupi (Nm) per porre l’assistenza psicologica a carico del Ssn
Si prevede l'obbligo per il medico di base di indirizzare i pazienti che denotano disturbi o problemi psichici a uno psicologo di base incaricato di effettuare la diagnosi e di provvedere all'assistenza, posta a carico del Ssn, fatto salvo il pagamento di un ticket. Le Regioni saranno incaricate di istituire degli elenchi di psicologi di base a cui potranno essere iscritti professionisti con i seguenti requisiti: scrizione all'ordine degli psicologi da almeno tre anni; assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del Ssn. IL TESTO

I disturbi psicologici, che sono diretta conseguenza, ad esempio, di sofferenze personali, di patologie pregresse o di eventi ed episodi traumatici, coinvolgono fasce di popolazione sempre più ampie, con particolare attenzione ai giovani. Gli effetti della pandemia di Covid, inoltre, hanno pesantemente mutato e aggravato il quadro generale. La condizione di notevole stress generata dalla pandemia e dalle sue conseguenze ha, infatti, indebolito psicologicamente numerosi soggetti aggravando problemi preesistenti ed evidenziando o estremizzando le loro fragilità mentali.

Da queste premesse muove la proposta di legge a prima firma Maurizio Lupi (Nm) che, per far fronte all’esigenza di rispondere a questi bisogni della popolazione, propone di istituire la figura professionale dello psicologo di base convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (Ssn).

Il testo, formato da 7 articoli, è stato presentato il 23 marzo 2023 e assegnato alla commissione Affari sociali della Camera lo scorso 22 maggio. Di seguito nel dettaglio il contenuto del provvedimento.

L’articolo 1 sancisce il diritto all’assistenza psicologica nei casi in cui questa risulti utile per la salvaguardia della salute psico-fisica. Questa dovrà essere garantita dal Servizio sanitario nazionale attraverso la figura professionale dello psicologo di base.

L’articolo 2 istituisce quindi la figura professionale dello psicologo di base del ruolo sanitario, alla quale appartengono i soggetti iscritti negli elenchi di cui all’articolo 3. Si prevede l’obbligo per il medico di base di indirizzare i pazienti che denotano disturbi o problemi psichici a uno psicologo di base. Qualora l’assistenza psicologica sia richiesta in favore di un soggetto minore di età, i medici pediatri del Ssn sono tenuti a indirizzarlo a un neuropsicologo dell’età evolutiva ai fini della diagnosi. Nei casi di maltrattamento fisico o psichico o di abuso sessuale ai danni di un soggetto minore di età è sempre fatto obbligo al medico curante di consultare un neuropsicologo dell’età evolutiva e di informare le autorità competente.

Lo psicologo di base è incaricato di effettuare la diagnosi e di provvedere all’assistenza psicologica, posta a carico del Ssn, fatto salvo il pagamento di un ticket. Lo psicologo di base può svolgere anche attività di prevenzione e formazione destinata alle famiglie e alle istituzioni scolastiche ed educative, al fine di favorire lo sviluppo di processi tesi a coltivare il benessere psicologico degli studenti e a sensibilizzare i genitori, i docenti e gli educatori affinché siano preparati a tenere conto anche delle componenti psicologiche del disagio e ad agire tempestivamente.

Il medico di base o di fiducia del paziente resta comunque il solo responsabile dell’eventuale prescrizione di farmaci richiesti dallo psicologo di base.

L’articolo 3 spiega come le Regioni avranno il compito di istituire gli elenchi degli psicologi di base. Potranno essere iscritti in questi elenchi i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’ordine degli psicologi da almeno tre anni;
b) assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del Ssn.

In una sezione speciale degli elenchi sono indicati i professionisti che sono in possesso di un’adeguata e specifica formazione professionale nel settore della neuropsicologia dell’età evolutiva riguardante minori che hanno subito maltrattamenti fisici o psichici o abusi sessuali.

L’articolo 4 specifica poi che le attività di sostegno e assistenza psicologica possono essere erogate anche attraverso piattaforme informatiche per la telemedicina sulla base delle Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina.

L’articolo 5 dispone che le attività di diagnosi e di assistenza psicologica saranno valutate ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’educazione continua in medicina (Ecm), secondo modalità stabilite dal Ministro della salute con proprio decreto.

La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell’assistenza psicologica prestata, si spiega all’articolo 6, saranno effettuati dai competenti servizi del Ssn. Gli psicologi di base sono tenuti a trasmettere ai competenti servizi del Ssn, almeno ogni 6 mesi, una relazione sull’attività di assistenza psicologica prestata. Le Regioni, d’intesa con le aziende sanitarie locali, con i Comuni, con gli Ordini professionali degli psicologi e dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con le associazioni scientifiche e le associazioni dei neuropsicologi dell’età evolutiva convenzionati con il Ssn, nonché con i competenti organi del Ministero della salute, provvedono all’istituzione di un organismo indipendente con funzioni di osservatorio permanente sui dati relativi alle attività di assistenza psicologica prestate.

Infine, l’articolo 7 dispone una clausola di salvaguardia finanziaria.

Giovanni Rodriquez

Giovanni Rodriquez

29 Maggio 2023

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