Italiani residenti fuori dall’Ue. In aula alla Camera il ddl che prevede un contributo di 2.000 euro l’anno per accedere ai servizi del Ssn

Italiani residenti fuori dall’Ue. In aula alla Camera il ddl che prevede un contributo di 2.000 euro l’anno per accedere ai servizi del Ssn

Italiani residenti fuori dall’Ue. In aula alla Camera il ddl che prevede un contributo di 2.000 euro l’anno per accedere ai servizi del Ssn
La Camera sta esaminando una proposta di legge che istituisce un contributo di 2.000 euro annui per i cittadini italiani residenti in Paesi extra Ue ed Efta che vogliono accedere al Servizio sanitario nazionale. Il testo, già approvato in commissione, prevede l'iscrizione all'Asl di riferimento e l'esenzione per i minorenni. In caso di mancato pagamento sono sospese le cure non urgenti, mentre quelle urgenti rimangono garantite. IL TESTO

Un contributo di 2.000 euro annui per accedere al Servizio sanitario nazionale: è la condizione prevista per i cittadini italiani residenti in Paesi extra Ue che vorranno usufruire delle prestazioni del Ssn nel territorio italiano. La proposta di legge è all’esame dell’Assemblea della Camera dopo il via libera in sede referente della XII Commissione Affari sociali.

Il testo, composto da 4 articoli, stabilisce attraverso l’articolo 1 che gli italiani iscritti all’Aire e residenti in Stati non appartenenti all’Unione Europea né all’Associazione europea di libero scambio (Efta) – come ad esempio i connazionali in Stati Uniti, Australia o Sud America – potranno iscriversi all’azienda sanitaria locale di riferimento. Nel corso dell’esame in Commissione è stata aggiunta una precisazione importante: l’iscrizione potrà avvenire presso l’Asl del territorio dove sono conservate le schede individuali dell’interessato oppure, in alternativa, presso l’Asl competente per il domicilio di soggiorno effettivo in Italia.

L’articolo 2 rappresenta il nucleo operativo della proposta. Il contributo è stato fissato in 2.000 euro su base annua, una cifra non frazionabile che decorre dalla data di rilascio effettivo della Tessera Sanitaria Nazionale. Significativa la modifica apportata durante l’esame referente: mentre la versione originaria rimandava a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione dell’importo, il testo attuale lo stabilisce direttamente in legge, garantendo maggiore certezza.

Sono previste alcune eccezioni:
– I minorenni sono esonerati dal pagamento, a condizione che almeno un genitore o tutore abbia regolarmente richiesto la tessera sanitaria
– Il contributo potrà essere adeguato annualmente con decreto del Ministro della salute, tenendo conto dell’inflazione misurata dall’Istat

In caso di mancato pagamento, scatta la sospensione dell’assistenza per le cure non urgenti, mentre per quelle urgenti il diritto rimane garantito. Chi volesse rinunciare al servizio e successivamente reiscriversi, dovrà versare tutti i contributi non pagati, maggiorati degli interessi legali.

L’articolo 3, introdotto durante l’esame in Commissione, precisa che l’attuazione della legge dovrà avvenire nei limiti delle risorse umane e finanziarie già disponibili, senza nuovi oneri per il bilancio pubblico.

L’articolo 4 stabilisce i tempi di entrata in vigore: la legge diventerà operativa 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, il Ministro della salute dovrà emanare un decreto che definirà:
– Le modalità pratiche di accesso alle prestazioni sanitarie
– Il procedimento amministrativo per l’iscrizione
– Il sistema di monitoraggio degli effetti della nuova disciplina

11 Novembre 2025

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