Laurea in medicina a 5 anni? Ugenti (Min.Salute): “Travisato mio intervento. Recepimento direttiva Ue non vuol dire che in Italia sarà così nel 2016”

Laurea in medicina a 5 anni? Ugenti (Min.Salute): “Travisato mio intervento. Recepimento direttiva Ue non vuol dire che in Italia sarà così nel 2016”

Laurea in medicina a 5 anni? Ugenti (Min.Salute): “Travisato mio intervento. Recepimento direttiva Ue non vuol dire che in Italia sarà così nel 2016”
“Il fatto che la Direttiva in parola abbia modificato, in termini di durata, i requisiti minimi di formazione del titolo di medico non implica in alcun modo che a partire dal 2016 il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia dovrà avere in Italia tale durata”. Il Dg del Ministero precisa il senso delle sue affermazioni fatte durante un convegno dell’Ordine dei medici di Bari e riportate in una nota stampa. "Travisati contenuti del mio intervento".

Gentile direttore,
faccio riferimento alle notizie pubblicate su numerosi organi di stampa secondo le quali, travisando palesemente i contenuti del mio intervento, durante le “Giornate di approfondimento sulla formazione del medico” convegno svoltosi a Bari nei giorni scorsi, avrei annunciato l’imminente abbreviazione, in Italia, del corso di laurea in medicina e chirurgia, che passerebbe dagli attuali sei anni di studio a cinque anni, per complessive 5000 ore di didattica, in virtù di quanto previsto dalla Direttiva 2013/55/CE di prossimo recepimento nell’Ordinamento nazionale. A tale proposito, ritengo quindi opportuno formulare alcune precisazioni.

In termini generali, la Direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ed alla libera circolazione dei professionisti all’interno dell’Unione Europea, fissa le regole con cui uno Stato membro – che sul proprio territorio subordina l’accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche –  riconosce, per l’accesso alla medesima professione, le qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro.

In tale contesto, in particolare  per ciò che concerne le professioni settoriali, tra cui è ricompresa quella di medico, la libera circolazione ed il riconoscimento dei titoli di formazione si basa sul principio del così detto riconoscimento automatico dei titoli stessi, fondato sul  coordinamento in ambito comunitario delle condizioni minime di formazione. Con ciò intendendo che gli Stati membri, per il solo fatto di appartenere all’Unione Europea, devono garantire che  il titolo di formazione di medico si consegua a seguito di un corso di studi universitario che soddisfa i requisiti minimi –  in termini di durata e di contenuti –  stabiliti dalla Direttiva medesima. Per ciò che concerne il titolo di medico, l’articolo 24 della direttiva 2005/36/CE stabilisce, attualmente, che la formazione medica di base deve comprendere almeno sei anni di studi o 5.500 ore di insegnamento teorico e pratico dispensate in un’università o sotto la sorveglianza di un’università.
 
 
Mentre è fatto divieto agli Stati membri prevedere per il conseguimento del titolo di medico, come per le altre professioni settoriali, requisiti di formazione minori rispetto a quelli indicati nella Direttiva, non è invece precluso loro di stabilirne di maggiori sia in termini di durata sia in termini di contenuti.
Questo, peraltro, è quanto accade attualmente in Italia per il titolo di odontoiatra, che si consegue dopo sei anni di studio a fronte dei cinque previsti dall’articolo 34 della Direttiva 2005/36/CE.

Resta però fermo il principio secondo cui un titolo di odontoiatra conseguito in un Paese europeo in cinque anni e secondo i requisiti di formazione indicati nella suddetta Direttiva ha diritto al riconoscimento automatico in Italia.

Tanto precisato, nel 2016 sarà recepita nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE. Per quanto riguarda il titolo di medico essa prevede che la formazione medica di base comprende almeno cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 5500 ore di insegnamento teorico e pratico svolte presso o sotto la supervisione di un’università.
 
Il fatto che la Direttiva in parola abbia modificato, in termini di durata, i requisiti minimi di formazione del titolo di medico non implica in alcun modo che a partire dal 2016 il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia dovrà avere in Italia tale durata. Infatti come si è già avuto modo di precisare le direttive comunitarie fissano, per le professioni settoriali, i requisiti minimi di formazione non precludendo ad uno Stato membro la facoltà di prevederne di maggiori.
 
Rossana Ugenti
Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale presso il Ministero della Salute

Rossana Ugenti

21 Settembre 2015

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