Lavoratori malattie oncologiche, invalidanti o croniche. Alla Camera il testo su diritto a conservazione posto di lavoro e ai permessi retribuiti per esami e cure

Lavoratori malattie oncologiche, invalidanti o croniche. Alla Camera il testo su diritto a conservazione posto di lavoro e ai permessi retribuiti per esami e cure

Lavoratori malattie oncologiche, invalidanti o croniche. Alla Camera il testo su diritto a conservazione posto di lavoro e ai permessi retribuiti per esami e cure
Si riconosce in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche, anche rare, il diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Decorso il periodo di congedo, il lavoratore dipendente ha diritto ad accedere prioritariamente alla modalità di lavoro agile. Estesi i periodi di permesso per esami e cure. IL TESTO

Sbarca nell’aula della Camera testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, è iscritto nel vigente calendario dell’Assemblea in quota opposizione.

Il provvedimento si compone di 5 articoli e – fatte salve le norme di maggiore favore eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di categoria – riconosce in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche, anche rare, il diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Queste malattie devono essere certificate dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata che ha in cura il lavoratore e individuate, limitatamente a quelle invalidanti o croniche anche rare, con apposito decreto del Ministro della salute.

Durante il congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente (quali, dunque, i periodi di congedo già oggi riconosciuti dalla contrattazione collettiva o da norme di legge in via generale per i casi di malattia e infortunio). Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il lavoratore può comunque riscattare il periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi.

Decorso il periodo di congedo, il lavoratore dipendente ha diritto ad accedere prioritariamente, ove possibile, alla modalità di lavoro agile. Inoltre, si prevede che i lavoratori dipendenti pubblici o privati, per i periodi di follow up, possano richiedere, ove compatibile e in accordo con il datore di lavoro, un cambio di mansione compatibile con il proprio stato fisico, in presenza di una certificazione medica comprovante la propria impossibilità a svolgere la mansione lavorativa svolta prima della malattia.

Per le malattie in oggetto, si prevede altresì l’estensione da trenta a quarantacinque giorni del congedo per cure previsto dalla normativa vigente.

Con riferimento al lavoro autonomo, si prevede che, al ricorrere delle suddette malattie, la sospensione dell’esecuzione della prestazione dell’attività svolta in via continuativa per il committente da parte del lavoratore autonomo si applichi per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare, in luogo dei 150 giorni previsti in via generale dall’articolo 14 della L. 81/2017.

Per le malattie oncologiche, le suddette disposizioni si applicano a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. Per le malattie invalidanti o croniche, anche rare, le medesime disposizioni si applicano previa individuazione, mediante decreto del Ministro della salute, dell’elenco delle malattie che danno titolo alla fruizione dei congedi qui disciplinati.

Il testo prevede che i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata, possono fruire di
ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive, nel settore privato il datore di lavoro chiede il rimborso degli oneri a suo carico all’ente previdenziale, mentre nel settore pubblico le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale sarà prevista la sostituzione obbligatoria dai provvedimenti attuativi della norma in esame, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

G.R.

30 Gennaio 2024

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