Liberalizzazioni farmacie. Ecco l’ultima bozza del ddl “correttivo”

Liberalizzazioni farmacie. Ecco l’ultima bozza del ddl “correttivo”

Liberalizzazioni farmacie. Ecco l’ultima bozza del ddl “correttivo”
Ma non si sa ancora se sarà un disegno di legge o un decreto. Tanto che il testo non è stato ancora trasmesso alle Camere nonostante sia già stato esaminato dal CdM nella seduta dell'11 maggio. Ecco l'ultima versione del provvedimento con le modifiche apportate rispetto al testo passato in CdM.

Arriva una nuova bozza del provvedimento che il ministro della Salute, Renato Balduzzi, ha elaborato per superare alcuni dubbi interpretativi e di applicazione emersi in seguito all’approvazione in Senato del decreto “Cresci Italia”. Tre le modifiche rispetto al testo già approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dello scorso 11 maggio.
 
La prima riguarda la possibilità di trasferimento di una farmacia in altro locale del Comune di appartenenza. Le domande dovranno ora essere presentate al Comune (nella grande maggioranza dei casi era prima la Regione a rilasciare l'autorizzazione). Sulla richiesta di autorizzazione dovrà essere sentita non solo la Asl di competenza, ma anche l'Ordine provinciale dei farmacisti, che però, prevede la nuova bozza, dovranno pronunciarsi entro 15 giorni dalla richiesta del Comune. La domanda è respinta se il nuovo locale non soddisfa i criteri e le esigenze di una maggiore accessibilità e alteri la equa distribuzione sul territorio delle farmacie. Rispetto alla prima versione del provvedimento sparisce in pratica il riferimento al rispetto della distanza minima prestabilità di 200 metri. Un nuovo comma prevede invece che "ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato in modo da soddisfare le esigenze della popolazione ed evitare situazioni di prossimità di esercizi non giustificate dall'interesse pubblico". Soppresso di conseguenza il comma 8 dell'art. 1 della legge 475/1968.
 
Il nuovo testo conferma invece quanto già previsto per le farmacie soprannumerarie, per l'eliminazione del limite massimo di 40 anni di età per i farmacisti che vogliono concorrere in forma associata per il conferimento di sedi farmaceutiche, sommando i titoli posseduti, e lo slittamento al 1° gennaio 2015 dell’entrata in vigore della norma che obbliga i farmacisti a lasciare la direzione della farmacia privata al compimento dell’età pensionabile (oggi 65 anni) ad eccezione, però, delle farmacie rurali sussidiate.
 
Il provvedimento dovrebbe approdare presto alle Camere, anche se non si sa ancora se si tratterà di un disegno di legge o di un decreto.
 

07 Giugno 2012

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