Medicina difensiva. La XII commissione della Camera approva risoluzione unitaria per migliorare la sicurezza delle cure

Medicina difensiva. La XII commissione della Camera approva risoluzione unitaria per migliorare la sicurezza delle cure

Medicina difensiva. La XII commissione della Camera approva risoluzione unitaria per migliorare la sicurezza delle cure
Dare piena attuazione alla legge Gelli varando i decreti attutativi ancora mancanti; realizzare un piano d'azione nazionale sulla sicurezza delle cure; mappare la presenza delle unità di rischio clinico nelle strutture sanitarie italiane pubbliche e private. E poi ancora attenzione alla formazione sul tema. Questi solo alcuni dei 24 punti sui quali la risoluzione unitaria impegna il governo su questa tematica. LA RISOLUZIONE

Un piano d’azione nazionale sulla sicurezza dei pazienti; migliorare il coordinamento, lo sviluppo e la condivisione di linee guida, buone pratiche clinico assistenziali, buone pratiche per la sicurezza; dare piena applicazione alla legge Gelli approvando tutti i relativi decreti attuativi; verificare se in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private siano state costituite unità sul rischio clinico; documentare se tutte le regioni abbiano i centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.

Questi sono solo alcuni dei punti sui quali una risoluzione unitaria in tema di medicina difensiva e rischio clinico, approvata ieri dalla commissione Affari sociali della Camera, impegna il governo.

Il testo bipartisan approvato, più di preciso, impegna l’esecutivo sui seguenti 24 punti:
1)
a realizzare, in conformità al Piano d’azione globale per la sicurezza dei pazienti 2021-2030 dell’OMS, il piano d’azione nazionale sulla sicurezza dei pazienti, allineando alle indicazioni dell’OMS gli strumenti strategici esistenti, per migliorare la sicurezza dei pazienti in tutti i programmi clinici e relativi alla salute;

2) a misurare, implementare e diffondere la cultura sulla sicurezza del paziente e l’apprendimento reciproco tra chi si occupa della sicurezza del paziente;

3) a rivedere l’efficacia delle attuali attività relative alla sicurezza del paziente, anche sperimentando nuove soluzioni, tenendo conto dello sviluppo della sanità digitale e coinvolgendo tutti gli attori/stakeholders nello sviluppo di una strategia della sicurezza integrata a livello di sistema;

4) a valutare l’opportunità di adottare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, iniziative di competenza volte a garantire nelle strutture sanitarie, anche favorendo l’assunzione di personale, condizioni di lavoro idonee e tali da contenere il fenomeno della medicina difensiva che, anche a causa della riduzione dell’organico e del deterioramento delle condizioni di lavoro del personale sanitario, stressato da turni massacranti e da stipendi non del tutto adeguati, rischia di crescere esponenzialmente, con rilevanti conseguenze sulla salute quale diritto esigibile costituzionalmente garantito;

5) ad assumere iniziative volte a dare attuazione alla legge n. 24 del 2017 adottando i relativi decreti attuativi;

6) a valutare l’opportunità di porre in essere procedure di comparazione tra l’ordinamento italiano e quello di altri Paesi al fine di verificare se sia possibile introdurre nel nostro ordinamento elementi migliorativi;

7) a verificare e documentare nel più breve tempo possibile se in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private siano state costituite unità sul rischio clinico deputate a prevenire che l’organizzazione deficitaria sia causa di danni al paziente per inosservanza degli standard di sicurezza o del generale dovere di diligenza, prudenza, perizia, e se tutte abbiano predisposto la prescritta relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all’interno della struttura, sulle cause che li hanno prodotti e sulle iniziative messe in atto per contrastarli;

8) a verificare e documentare nel più breve tempo possibile se tutte le regioni abbiano i centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, se svolgano tutti i compiti prescritti e, in particolare, nella raccolta dei dati relativi ai rischi, agli eventi avversi, agli eventi sentinella e agli eventi senza danno, nonché alle tipologie dei sinistri e alle cause, entità, frequenza ed onere finanziario del contenzioso;

9) a superare l’eterogeneità dei servizi sanitari regionali rispetto ai modelli organizzativi e alla cultura della qualità e sicurezza, attraverso un’adesione uniforme delle regioni ai sistemi di segnalazione, sorveglianza e monitoraggio, nonché alle indagini nazionali utili alla valutazione della sicurezza, anche erogando risorse adeguate alla tematica specifica;

10) ad effettuare, con cadenza periodica, il monitoraggio sulla formazione in tema di sicurezza e gestione del rischio clinico in ambito regionale e universitario, promuovendo, con il Ministero dell’università e della ricerca, percorsi formativi nell’ambito dei tirocini dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia;

11) a provvedere alla pubblicazione del report annuale sul monitoraggio delle denunce di sinistri, dando evidenza dei dati relativi alle denunce di sinistri e degli eventi sentinella e a rendere permanentemente pubblici i dati attraverso il Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), al fine di consentire la valutazione dei rischi e il monitoraggio completo degli eventi avversi, di migliorare la gestione del contenzioso e di consentire a tutta la collettività di conoscere la sinistrosità delle aziende sanitarie;

12) al fine di fornire una garanzia di appropriatezza delle cure, a condurre le opportune verifiche sulle linee guida emanate o da emanare affinché sia accertato che gli estensori siano privi di conflitti di interessi e che non abbiano legami con l’industria del farmaco o delle apparecchiature medicali;

13) a dare sollecita e concreta attuazione alla legge 31 maggio 2022, n. 62, concernente «Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie», più nota come «Sunshine Act»;

14) a promuovere, nel contesto del rischio clinico, la formazione degli operatori alla comunicazione efficace al fine di umanizzare la relazione tra i sanitari e il paziente e suoi familiari renderla parte della cura, riducendo il contenzioso medico-legale e rischio di aggressività;

15) ad assumere iniziative di competenza volte a promuovere l’adozione nei singoli reparti di protocolli in materia di formazione dei professionisti e informazione ai pazienti sull’appropriatezza di esami diagnostici e terapie;

16) ad assicurare la partecipazione attiva delle associazioni riconosciute di cittadini e pazienti;

17) a valutare il costo della medicina difensiva in termini economici, il suo impatto sulle liste d’attesa, sull’accessibilità alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, e a stimare i potenziali danni per i pazienti collegati a tali prestazioni non necessarie;

18) a valutare l’opportunità di introdurre ogni iniziativa utile, nel rispetto dei vincoli di bilancio, a ridurre il numero di danni alla salute avvenuti in corso di trattamento sanitario;

19) a valutare ogni iniziativa utile a ridurre le problematiche connesse alla medicina difensiva, senza aumentare i rischi per i pazienti e senza intaccare il diritto ad un giusto risarcimento in caso di colpa medica;

20) ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta a bilanciare l’esigenza di salvaguardare gli operatori sanitari da iniziative giudiziarie arbitrarie e ingiuste con la necessità di tutelare i diritti dei pazienti che si ritengano danneggiati da episodi di negligenza medica;

21) ad assumere iniziative di competenza volte a promuovere la concreta attivazione, laddove necessario, e il funzionamento della struttura di risk management già prevista dalla legge n. 24 del 2017;

22) a procedere, per quanto di competenza, alla modifica e all’omogeneizzazione delle linee guida cliniche, facendo riferimento in particolare all’Istituto superiore di sanità (posto che attualmente risulta che ne esistano un centinaio prodotte dalle società scientifiche accreditate);

23) a rendere operativo il protocollo d’intesa tra il Consiglio nazionale forense, il Consiglio superiore della magistratura e la FNOMCeO per quel che riguarda la revisione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici, redigendo al riguardo linee guida coerenti con la legge n. 24 del 2017;

24) a predisporre iniziative volte a garantire all’interno del Servizio sanitario nazionale le disposizioni previste nella Carta europea dei diritti del malato presentata a Bruxelles il 15 novembre 2002, volta a garantire un alto livello di protezione della salute umana assicurando l’elevata qualità dei servizi erogati dai diversi sistemi sanitari nazionali in Europa.

11 Aprile 2024

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