Nasce l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

Nasce l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

Nasce l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2011 la legge che istituisce l’Autorità garante che avrà il compito di monitorare e garantire il rispetto dei diritti a favore dei bambini e degli adolescenti, anche esprimendo pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo. Chiunque potrà rivolgersi all'Authority attraverso il numero telefonico gratuito 114 per la segnalazione di violazioni e di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori.

Approda sulla Gazzetta Ufficiale la legge 112/2011 istitutiva dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Il disegno di legge aveva ottenuto il via libera della Camera il 16 marzo 2011 e il sì definitivo del Senato è arrivato, all’unanimità, il 22 giugno scorso.
Nascerà così un nuovo strumento per tutela dei più piccoli, che avrà il compito di monitorare e garantire il rispetto delle norme per i diritti di bambini e adolescenti. Sarà un organo monocratico, con poteri autonomi di organizzazione, indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. Il titolare è nominato d'intesa con i presidenti della Camera e del Senato, dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
Al Garante sono assegnate una serie di funzioni di promozione, collaborazione, garanzia, oltre a competenze consultive. Potrà anche esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovere sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Ogni anno, entro il 30 aprile, dovrà inoltre riferire alle Camere attraverso una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
L'Autorità garante promuoverà, inoltre, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia.
Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante anche attraverso il numero telefonico di emergenza gratuito 114, o attraverso altri numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni e di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori. Il Garante, è infatti previsto, esercita la sua attività a favore dei diritti dei minori anche mediante compiti di proposta, consultivi, di informazione e di ascolto dei minori.
Con la legge nasce inoltre la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità e composta dai garanti regionali o da figure analoghe, per promuovere l'adozione di linee d'azione comuni ed individuare forme per un costante scambio di dati e di informazioni.
La nascita della figura del garante dà attuazione all'articolo 31 della Costituzione("La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo") oltre che a una serie di convenzioni e atti internazionali, fra i quali quella sui diritti del fanciullo di New York, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quella europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli.
 

20 Luglio 2011

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