Pareggio di Bilancio. Per la Corte dei Conti bene i principi ma ancora tanti dubbi interpretativi

Pareggio di Bilancio. Per la Corte dei Conti bene i principi ma ancora tanti dubbi interpretativi

Pareggio di Bilancio. Per la Corte dei Conti bene i principi ma ancora tanti dubbi interpretativi
In audizione presso le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera il presidente Giampaolino ha sottolineato come la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio sia “un’operazione complessa” e richiede la fissazione di “principi e criteri concreti”.

Il Presidente della Corte dei conti Luigi Giampaolino ha sostenuto un’audizione oggi presso le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera sui progetti di legge costituzionale finalizzati all’introduzione in Costituzione del principio del pareggio di bilancio. Un giudizio in chiaroscuro che se da un lato sottolinea come i principi ispiratori siano condivisibili segnala dall’altro come la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio sia “un’operazione complessa” per cui “lo schema di riferimento deve, perciò, tradursi ‘in principi e criteri’ in grado di fornire al Governo e alle amministrazioni pubbliche una guida concreta per la fissazione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, per il monitoraggio della spesa e delle entrate, per le attività di controllo ex ante ed ex post dei conti pubblici, per l’adozione di interventi correttivi”.
 
Perplessità sull’interpretazione della nozione di equilibrio di bilancio. La Corte ha osservato poi come la nozione di equilibrio di bilancio si presti ad una lettura non univoca. E il confronto tra le diverse proposte di riforma non dissolve le incertezze e le perplessità in proposito. Anche avendo a riferimento il progetto  governativo, si può rilevare che il testo normativo richiama il perseguimento degli equilibri di bilancio”, mentre la relazione introduttiva si riferisce esplicitamente al “pareggio”. Si tratta di una questione non solo nominalistica che, pertanto, riversa sulla “legge rinforzata” un onere interpretativo di non marginale rilievo, soprattutto con riguardo ai contributi richiesti ai diversi livelli di governo.
 
Sistema efficiente di verifica e controllo. Il Presidente ha precisato come, ad avviso della Corte, “un punto nodale per l'effettiva realizzazione del principio dell’equilibrio dei conti pubblici e del pareggio del bilancio statale sia costituito da un efficiente sistema di verifica e controllo sia nella fase formativa sia in quella consuntiva”. 
 
Definire il perimetro delle nuove regole. La Corte ha evidenziato “la necessità di definire con chiarezza talune questioni fondamentali: il perimetro di applicazione delle nuove regole (i settori o gli enti di riferimento), i limiti e il significato dell’equilibrio dei bilanci, le eccezioni alla regola del pareggio e al divieto di indebitamento, i margini per la compensazione tra settori o tra enti, il momento contabile da monitorare (cassa, competenza giuridica o competenza economica), i ruoli e le responsabilità in tema di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni quantitative necessarie per le procedure di controllo ex ante ed ex post, le competenze e le modalità per i controlli preventivi e successivi. 
 
Bene il conto consolidato ma dubbi interpretativi. La Corte condivide la scelta del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche come aggregato di riferimento per la gestione della finanza pubblica, in considerazione della necessità di garantire la confrontabilità degli andamenti dei conti pubblici dei diversi Paesi europei. Tuttavia il ricorso a tale criterio contabile impone percorsi tecnicamente  non agevoli e solleva questioni interpretative che si riflettono anche sulla lettura dei nuovi principi costituzionali.
 
Accesso diretto della Corte dei conti alla Consulta. “Con riguardo, innanzi tutto, all’esigenza della giustiziabilità delle eventuali violazioni dell’art. 81, la Corte dei conti – ha specificato il Presidente Giampaolino – non dubita che la Corte costituzionale, quale giudice delle leggi, debba continuare a conoscere delle relative questioni, e che il giudice remittente in via generale non possa che continuare ad essere la stessa Corte dei conti, anche attraverso nuove modalità di accesso diretto al giudizio di costituzionalità, similmente alle proposte avanzate fin dal lontano 1984 dalla Commissione Bozzi e contenute nel conseguente disegno di legge di modifica dell’art. 81 Cost. presentato dall’on. Andreatta”. 
 
Stabilizzare attività di audizione. Giampaolino ha, inoltre, segnalato “l’opportunità di stabilizzare l’attività di audizione sui documenti di programmazione economica e sul disegno di legge di stabilità, svolta dalla Corte dei conti di volta in volta su richiesta delle Commissioni parlamentari, prevedendo l'obbligatorietà dei referti al Parlamento della Corte, per le verifiche a consuntivo sull’equilibrio dei bilanci e sul rispetto degli obbiettivi in tema di contenimento del debito delle pubbliche amministrazioni”.
La nuova legge di contabilità. Modifiche art. 119 della Costituzione. Precisare modalità di coordinamento e limiti delle regole e i margini di flessibilità. Con riferimento alla nuova legge di contabilità – resa necessaria dalla necessità di introdurre in Costituzione solo i principi fondamentali della materia – Giampaolino ha evidenziato la necessità che vengano precisate: le modalità del coordinamento tra regole attinenti al bilancio dello Stato e quelle che assicurano il contributo all’equilibrio complessivo da parte degli altri enti della PA (che si sostanziano in “verifiche a consuntivo” e nella previsione di eventuali “misure di correzione”); i margini di flessibilità dei meccanismi posti alla base del contributo degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica (il patto di stabilità interno, il patto della salute); l’individuazione delle modalità di gestione dell’accesso all’indebitamento secondo le modifiche proposte all’articolo 119 della Costituzione (in particolare del comma 6). 
 
L.F.

26 Ottobre 2011

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