Pma. Cambiano modalità e contenuti del consenso informato. La coppia dovrà essere informata del costo, dei rischi, delle tecniche possibili e di molto altro ancora

Pma. Cambiano modalità e contenuti del consenso informato. La coppia dovrà essere informata del costo, dei rischi, delle tecniche possibili e di molto altro ancora

Pma. Cambiano modalità e contenuti del consenso informato. La coppia dovrà essere informata del costo, dei rischi, delle tecniche possibili e di molto altro ancora
Pubblicato oggi in Gazzetta il decreto Giustizia/Salute che rinnova i termini per l’espressione del consenso informato delle coppie che intendono ricorrere alla procreazione medicalmente assistita. IL DECRETO CON IL NUOVO MODELLO DI CONSENSO INFORMATO.

“Atteso che le tecniche di procreazione medicalmente assistita  sono soggette ad una possibile evoluzione e che i contenuti  del  consenso informato devono, di conseguenza, essere adeguati ad essa e ravvisata la necessità di individuare  i  punti  essenziali  utili alla formulazione del consenso, lasciando alla struttura o al  centro di procreazione medicalmente assistita, per i punti ove previsto,  la stesura delle specifiche connesse alla tecnica”.
Parte da questa premessa la decisione del Governo (Giustizia e Salute in particolare) di rivedere le norme in materia di manifestazione della volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita prevista dalla legge 40 del 2004.
 
Questi i nuovi elementi minimi di conoscenza necessari alla formazione  del consenso informato in caso di richiesta di accesso alla  PMA:
a) la possibilità di ricorrere agli strumenti offerti dalla  legge 4 maggio 1983, n. 184, in  tema  di  affidamento  ed  adozione,  come alternativa alla procreazione medicalmente assistita;
 
b)  la  disciplina  giuridica   della   procreazione   medicalmente assistita, con specifico riferimento ai seguenti profili: i requisiti oggettivi e soggettivi  di  accesso  alle  tecniche  di  procreazione medicalmente assistita, ai sensi degli articoli 1, commi 1  e  2,  4, comma 1, e 5, comma 1, della  legge  19  febbraio  2004,  n.  40;  le conseguenze giuridiche per l'uomo, per la donna e per  il  nascituro, ai sensi degli articoli 8, 9 e 12, comma 3, della legge  19  febbraio 2004, n. 40; le sanzioni di cui all'articolo 12, commi 2, 4, 5  e  6, legge 19 febbraio 2004, n. 40;
 
c) i problemi bioetici conseguenti all'applicazione delle tecniche;
 
d) le diverse tecniche impiegabili, incluse le tecniche di  PMA  di tipo eterologo e la possibilità per uno dei componenti della  coppia di donare gameti,  nonché  le  procedure  e  le  fasi  operative  di ciascuna tecnica, con particolare riguardo alla loro invasività  nei confronti della donna e dell'uomo, ai  sensi  dell'articolo  6  della legge 19 febbraio 2004, n. 40;
 
e) l'impegno dovuto dai richiedenti con riguardo anche ai tempi  di realizzazione, all'eventuale terapia farmacologica da  seguire,  agli accertamenti strumentali e di laboratorio da  esperire,  alle  visite ambulatoriali ed ai ricoveri, anche in day hospital, da effettuare;
 
f) gli effetti indesiderati o collaterali relativi ai trattamenti;
 
g) le probabilità di successo delle diverse tecniche espresse come possibilità di nascita di un bambino vivo;
 
h) i rischi per la madre e per il nascituro, accertati o possibili, quali evidenziabili dalla letteratura scientifica;
 
i) i rischi associati alle tecniche di PMA di tipo  eterologo  e  i provvedimenti presi per attenuarli, con particolare riferimento  agli esami clinici cui è stato sottoposto il donatore, inclusa la  visita di genetica medica, e ai relativi test impiegati, rappresentando  che tali esami non possono garantire,  in  modo  assoluto,  l'assenza  di patologie per il nascituro;
 
l) l'impegno di comunicare al centro, in caso di accesso a tecniche PMA di tipo eterologo, eventuali patologie insorte, anche a  distanza di tempo, nella donna,  nel  nascituro  o  nel  nato,  e  di  cui  è ragionevole ipotizzare la presenza antecedentemente alla donazione;
 
m) la possibilità che il nato da PMA di tipo eterologo, una  volta adulto, possa essere oggetto di anamnesi medica inappropriata, se non a conoscenza delle modalità del proprio concepimento;
 
n) la volontarietà e gratuità della donazione di gameti, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 6  novembre  2007,  n.  191, nonché la non rivelabilità dell'identità del o  dei  riceventi  al donatore o alla sua famiglia e viceversa, ai sensi dell'articolo  14, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
 
o) i possibili effetti psicologici per i singoli  richiedentiper la coppia e per il nato, conseguenti all'applicazione delle  tecniche di PMA, con particolare riguardo alle specificità delle tecniche  di PMA di tipo eterologo;
 
p) la possibilità  di  crioconservazione  dei  gameti  maschili  e femminili per successivi trattamenti di  fecondazione  assistita,  ed eventualmente anche al fine della donazione per fecondazione di  tipo eterologo;
 
q) la possibilità di revoca del consenso da parte dei  richiedenti fino al momento della fecondazione dell'ovulo;
 
r)  la  possibilità,  da  parte  del  medico  responsabile   della struttura, di non procedere alla procreazione medicalmente  assistita esclusivamente per motivi di  ordine  medico-sanitario,  motivata  in forma scritta;
 
s) i limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni, di  cui all'articolo 14, della legge 19 febbraio 2004, n. 40;
 
t)  la  possibilità  di  crioconservazione   degli   embrioni   in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della legge n. 40  del 2004 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 151 del  2009;  a tal fine deve essere precisato che le tecniche  di  produzione  degli embrioni non devono creare un numero di embrioni superiore  a  quello strettamente necessario alla procreazione,  e  che  il  trasferimento degli  embrioni  così  creati  deve  essere  effettuato  non  appena possibile, senza pregiudizio della salute della donna. Deve  altresì essere  illustrato  e  discusso  il  rischio  di  produrre   embrioni soprannumerari, con la conseguenza di destinare quelli  in  eccedenza alla crioconservazione. Ogni decisione deve essere motivata in  forma scritta e deve esserne conservata copia nella cartella clinica;
 
u) i costi economici totali derivanti dalla procedura adottata;
 
v) l'informativa sul trattamento dei dati  personali  raccolti,  ai sensi dell'articolo 13, comma  1,  del  decreto  legislativo  del  30 giugno  2003,  n.  196,   in   conformità   al   modello   contenuto nell'Allegato  2,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente regolamento.
 
Il decreto stabilisce poi che le strutture autorizzate sono tenute, per il tramite dei  propri  medici,  a  fornire  ai richiedenti, in maniera chiara ed esaustiva, nel corso di uno o  più colloqui, tutti gli elementi informativi preliminarmente alla sottoscrizione del consenso informato ed  al  conseguente  avvio del trattamento di procreazione medicalmente assistita.
 
Le strutture private autorizzate da parte loro sono poi tenute a  fornire anche “con chiarezza” ai richiedenti i costi economici totali derivanti dalle diverse procedure, preliminarmente alla sottoscrizione  del  consenso informato ed al conseguente avvio  del  trattamento  di  procreazione medicalmente assistita.

17 Febbraio 2017

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