Pma. Madri potranno non riconoscere il figlio

Pma. Madri potranno non riconoscere il figlio

Pma. Madri potranno non riconoscere il figlio
E' quanto prevede un emendamento presentato da Antonio Palagiano (Idv) e approvato oggi dalla Commissione Affari Sociali della Camera nel corso dell'esame del provvedimento su "Interventi volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati”. Il testo dell'emendamento.

“Non esistono madri di serie A e di serie B e, se a tutte le donne è concessa la possibilità di disconoscere il proprio nascituro al momento del parto, ciò deve essere così anche per le donne che ricorrono alla procreazione medicalmente assistita”. Ad affermarlo è Antonio Palagiano (Idv), firmatario dell’emendamento approvato oggi in commissione Affari Sociali nell’ambito dell’esame del provvedimento su “Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati”. L'emendamento modifica, così, anche la legge 40 che non prevede tale possibilità.

“Non posso che essere soddisfatto per l'approvazione dell’emendamento a mia prima firma, che permetterà anche alle donne che ricorrono alle tecniche di PMA di mantenere la segretezza del parto e di veder così tutelata la loro libertà di scelta”, ha detto ancora Palagiano, ricordando che “impedire il disconoscimento del proprio figlio, peraltro, viola quanto sancito dall’articolo 30 del DPR 396 del 2000 che esplicita, nella dichiarazione di nascita, il rispetto dell’eventuale volontà della madre di non essere nominata”.

“Cade così un ulteriore tassello della legge 40 e, se possibile, si rende ancora più urgente una riscrittura delle normativa italiana sulla PMA – ha concluso il deputato dell’Idv – evidentemente inadatta a tutelare esigenze e diritti di donne e coppie che desiderano un figlio ricorrendo alla tecnica della provetta”.
 


 


Ecco il testo dell'emendamento approvato


 


ART. 1.


Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:


«5-bis. Il comma 2, dell'articolo 9, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è abrogato». 
1. 1. Palagiano, Palumbo. (Approvato).

07 Novembre 2012

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