Responsabilità professionale. Nuova formulazione per la responsabilità penale e civile. Ecco gli emendamenti del relatore

Responsabilità professionale. Nuova formulazione per la responsabilità penale e civile. Ecco gli emendamenti del relatore

Responsabilità professionale. Nuova formulazione per la responsabilità penale e civile. Ecco gli emendamenti del relatore
Gli emendamenti 6.100 e 7.100 a firma del relatore Amedeo Bianco (Pd), sono volti al recepimento delle condizioni contenute nel parere della Commissione giustizia. In particolare, viene specificato che nei casi di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria, la punibilità viene esclusa solo nei casi di imperizia, e qualora siano rispettate le linee guida. GLI EMENDAMENTI

Prosegue l'esame del disegno di legge sulla responsabilità professionale in commissione Sanità al Senato. Il relatore, Amedeo Bianco (Pd), ha depositato ieri due emendamenti che recepiscono le condizioni contenute nel parere della Commissione giustizia. Si tratta, in particolare, di una riformulazione degli articoli 6 e 7 in tema di responsabilità penale e civile per gli esercenti la professione sanitaria.
 
Nel nuovo testo dell'articolo 6 si spiega dunque che nei casi di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria, la punibilità viene esclusa solo nei casi di imperizia, e qualora siano rispettate le linee guida. In mancanza di queste ultime, si dovranno rispettare le buone pratiche clinico assistenziali, "sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto".
Al comma 2 viene poi abrogato il comma 1 dell'articolo 3 della legge Balduzzi.
 
Passando poi all'articolo 7, in relatore Bianco propone che l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (risarcimento per fatto illecito), "salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente". Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, dovrà tenere conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria "ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 590-sexies del codice penale, come introdotto dal precedente articolo 6", ossia del rispetto delle linee guida.

30 Giugno 2016

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