Responsabilità professionale. Se ne riparla nel ddl Lorenzin con emendamento Gelli su limiti risarcitori rivalsa e su fondo unico a garanzia cittadini e per agevolare copertura assicurativa operatori

Responsabilità professionale. Se ne riparla nel ddl Lorenzin con emendamento Gelli su limiti risarcitori rivalsa e su fondo unico a garanzia cittadini e per agevolare copertura assicurativa operatori

Responsabilità professionale. Se ne riparla nel ddl Lorenzin con emendamento Gelli su limiti risarcitori rivalsa e su fondo unico a garanzia cittadini e per agevolare copertura assicurativa operatori
L'emendamento, proposto anche nell'ambito dell'esame della manovrina, ma bocciato dalla commissione Bilancio, viene ora rilanciato in XII Commissione. Nell'ambito dell'azione di rivalsa si chiede quindi di sostituire le parole "retribuzione lorda moltiplicata per il triplo", con "pari al triplo della retribuzione lorda". Proposta poi unificazione del nuovo fondo di garanzia dei cittadini con quello istituito dalla legge Balduzzi per agevolare la copertura assicurativa degli operatori in regime libero-professionale. IL TESTO

Come promesso mesi fa, e precisato anche in Aula alla Camera durante l'approvazione della legge sulla sicurezza delle cure e la responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria, Federico Gelli (Pd) ha presentato in Commissione Affari sociali un emendamento al disegno di legge Lorenzin sul riordino degli Ordini professionali e le sperimentazioni cliniche con il quale si chiede la modifica dei limiti risarcitori per l'azione di rivalsa.
 
L'emendamento, già presentato nei giorni scorsi nell'ambito dell'esame della manovrina, era stato bocciato dalla Commissione Bilancio. Da qui la nuova presentazione in XII Commissione. Nel dettaglio, nel testo si chiede di sostituire all'articolo 9, commi 5 e 6, le parole "retribuzione lorda moltiplicata per il triplo", con "pari al triplo della retribuzione lorda". "Evidentemente, in base al principio di ragionevolezza, la norma deve essere interpretata nel senso di non superiore al triplo. Al di là dell'espressione non particolarmente felice, infatti non si può pensare che il legislatore abbia voluto intendere che il reddito debba essere moltiplicato per il triplo. Ciò equivarrebbe, in pratica, a non porre alcun limite", aveva spiegato Gelli intervenendo in Aula in qualità di relatore del provvedimento.
 
Verrebbe in questo modo a sanarsi una situazione che potrebbe avere delle ricadute importanti per gli operatori sanitari dal momento che, potenzialmente, le compagnie assicuratrici, in caso di colpa grave nell'azione di rivalsa da parte dell'azienda, avrebbero potuto agire nei loro confronti senza alcun limite.
 
Infine, al comma 3 dell'emendamento Gelli si chiede di unificare due fondi: quello di garanzia dei cittadini istituito all'articolo 14 della legge sulla responsabilità professionale per i danni derivati da responsabilità sanitaria, e quello istituito dalla legge Balduzzi per agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgano la propria attività in regime libero professionale. Sarà poi compito dei successivi decreti attuativi della legge sulla responsabilità professionale individuare le modalità di finanziamento di questo nuovo fondo unico.
 

 
 
Giovanni Rodriquez

17 Maggio 2017

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