Riforma Senato e Titolo V. Parere favorevole dalla Commissione questioni regionali, ma con osservazioni

Riforma Senato e Titolo V. Parere favorevole dalla Commissione questioni regionali, ma con osservazioni

Riforma Senato e Titolo V. Parere favorevole dalla Commissione questioni regionali, ma con osservazioni
In particolare si è invitato il Governo a valutare l’opportunità di mantenere il modulo della legislazione concorrente tra Stato e regioni, non solo perché "si tratta di una modalità di cooperazione rilevante per il nostro ordinamento”, ma anche perché, “data l’evoluzione della materia, la potestà concorrente da tempo non presenta più il carattere di incentivo al contenzioso”.

Parere favorevole unito ad una serie nutrita di osservazioni volte a definire il peso delle Regioni nel disegno complessivo della riforma: lo ha espresso la Commissione parlamentare per le questioni regionali nella seduta di oggi nella quale è stato terminato l’esame e il confronto sul disegno di legge costituzionale del Governo in merito alla riforma del Senato e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione.
La Commissione, in particolare, ha invitato a valutare l’opportunità di mantenere il modulo della legislazione concorrente tra Stato e regioni, non solo perché, come ha rilevato il presidente della Commissione e relatore del provvedimento, Renato Balduzzi (Sc) “si tratta di una modalità di cooperazione tra Stato centrale ed enti territoriali rilevante per il nostro ordinamento”, ma anche perché, “data l’evoluzione della materia, la potestà concorrente da tempo non presenta più il carattere di incentivo al contenzioso”.
 
Nella stessa prospettiva, la Commissione ha richiesto che venga garantito alle regioni un coinvolgimento operativo “in chiave di leale collaborazione e in relazione ai soli profili di interesse regionale” anche nelle materie che per esigenze di unità nazionale siano riportate alla legislazione esclusiva dello Stato: in questa area vengono ricomprese, ad esempio, competenze su porti e aeroporti civili o la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia di interesse esclusivamente regionale.
 
Particolare attenzione è stata riservata, nell’esame del testo, alla cosiddetta “clausola di salvaguardia” per mezzo della quale lo Stato si riserva di intervenire con legge in materie non espressamente riservate alla sua competenza. “Per evitare che la clausola si traduca in un sostanziale arretramento dell’autonomia regionale, appare opportuno – ha sottolineato il presidente Balduzzi – circoscrivere tale potere fissando limiti di oggetto e di fini, come la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale. E’ importante, inoltre, che nel momento in cui si decida di applicare tale clausola venga coinvolto anche il nuovo Senato, espressione delle autonomie territoriali”.
 
Proprio al fine di sottolineare questo ruolo del Senato – per il quale si chiede comunque di conservare il nome di “Senato della Repubblica” e di confermare il principio che tutti i membri del Parlamento, non solo i deputati, rappresentano la Nazione senza vincolo di mandato -, la Commissione ha raccomandato di valutare “la quantità e qualità” dei poteri attribuiti alla seconda Camera. Tra l’altro, potrebbe essere attribuito al Senato una sorta di “precedenza procedurale” sulle leggi in materie di interesse regionale il cui iter inizierebbe dalla seconda Camera, “ferma restando l’attribuzione della decisione definitiva alla Camera dei deputati”.
La Commissione per le questioni regionali raccomanda che venga fissato un termine per l’adeguamento ai principi del nuovo Titolo V da parte degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, trascorso il quale si applichi comunque a tutte le regioni almeno la clausola di salvaguardia, a tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica e della realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale. "In questo modo – commenta il presidente della bicamerale – si assicura un bilanciamento tra regioni speciali e regioni ordinarie, evitando che la riforma costituzionale aumenti in misura eccessiva la forbice tra le une e le altre, che rischia di indebolire e non di valorizzare la causa del regionalismo speciale e delle sue peculiarità".
 
Allo stesso modo bisognerebbe valutare la predisposizione di meccanismi “atti a premiare quelle regioni che pongono in essere politiche coerenti” con il principio di tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale e, correlativamente “atti a disincentivare politiche di segno contrario”, con la possibilità, per esempio, che lo Stato revochi risorse finanziarie assegnate e non utilizzate entro certi termini o attribuendo al Senato una funzione di controllo delle risorse da parte delle regioni.
 
Poiché, infine, il disegno di legge del Governo delinea una nuova forma di autonomia regionale differenziata e poiché, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, la sedes materiae dell’autonomia differenziata è attualmente il terzo comma dell’art. 116, la Commissione per le questioni regionali invita a valutare se, invece di sopprimere questo comma, non sia preferibile modificarlo, sostituendolo interamente per esprimere in questa sede, ha concluso Balduzzi, “l’esigenza positiva e buona di una differenziazione regionale in coordinamento armonico con lo Stato centrale per un servizio sempre più efficace e vicino ai cittadini”. 

11 Giugno 2014

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