La Corte Costituzionale ha respinto le censure del Governo contro la Regione Puglia sul passaggio alla gestione pubblica di tre Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa). Con la sentenza n. 9 del 2026, depositata oggi, i giudici della Consulta hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti dell’articolo 26 della legge regionale 39/2024 (e della sua successiva modifica all’art. 240 della l.r. 42/2024).
La norma contestata dispone il passaggio alla gestione interamente pubblica delle Rsa di San Nicandro Garganico, Troia e Campi Salentina, fino ad allora gestite dalla società privata “Sviluppo e gestione di attività sanitarie srl”, mediante il loro inserimento nell’organizzazione funzionale delle Asl di Foggia e Lecce.
Il Governo, con due distinti ricorsi, aveva denunciato una doppia violazione costituzionale: una sul piano del reclutamento del personale, ritenuto elusivo delle procedure concorsuali, e una sul piano finanziario, perché l’operazione avrebbe messo a rischio il piano di rientro dal disavanzo sanitario a cui la Puglia è vincolata dal 2010.
La prima censura del Governo sosteneva che il passaggio del personale già operante nelle Rsa all’organico pubblico delle Asl avvenisse al di fuori delle ordinarie procedure concorsuali, violando gli artt. 97 e 117 della Costituzione. La Corte ha rilevato come l’art. 26 regionale richiami espressamente l’art. 1, comma 268, lettera c), della legge statale n. 234 del 2021 e imponga il rispetto della “normativa vigente”. Questo, secondo i giudici, “rende quest’ultima immune dai vizi di legittimità costituzionale prospettati”, poiché il riferimento alla legge dello Stato vincola la Regione a seguire le procedure ivi previste, che non consentono una stabilizzazione senza concorso. La Corte ha già affermato questo principio nella sentenza n. 57/2025, su un caso analogo riguardante il centro di riabilitazione di Ceglie Messapica.
Il secondo e più delicato punto riguardava la compatibilità dell’operazione con il piano di rientro dal deficit sanitario. Il Governo sosteneva che l’internalizzazione, non preventivamente comunicata ai ministeri competenti, determinasse un “tangibile incremento della spesa sanitaria”, modificando indebitamente la programmazione.
La Corte ha dato piena ragione alla difesa regionale. Ha stabilito che non si tratta di nuove strutture, ma di Rsa da sempre a titolarità pubblica, semplicemente affidate in gestione a privati in “regime di proroga” da anni. La loro internalizzazione, quindi, non modifica la programmazione sanitaria, che già le includeva.
Soprattutto, i giudici hanno accolto le analisi di costo prodotte dalle Asl, che dimostrano come il passaggio alla gestione diretta generi risparmi netti annuali: 411.269,60 euro per la Rsa di Troia, 75.553,95 euro per quella di San Nicandro Garganico e 352.950,63 euro per quella di Campi Salentina. L’operazione, dunque, non grava sulle casse regionali, ma anzi rappresenta “una virtuosa applicazione” dei principi di coordinamento della finanza pubblica, razionalizzando le risorse.
La sentenza respinge anche l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione, ricordando che le censure su potenziali violazioni dei piani di rientro sono ammissibili. Nel merito, però, nega che esista una violazione, sancendo che l’intervento regionale rientra pienamente nella riorganizzazione dell’assistenza territoriale prevista dal piano stesso.
Con questa pronuncia, la Corte Costituzionale legittima la scelta della Puglia di “riportare in casa” servizi essenziali per gli anziani non autosufficienti, riconoscendo che, in questo caso, la gestione pubblica non solo è legittima, ma è anche più efficiente e in linea con gli obiettivi di risanamento della finanza sanitaria regionale.