Sperimentazione animale. L’Italia attua la direttiva UE. Regole più rigide. Ecco il testo del decreto

Sperimentazione animale. L’Italia attua la direttiva UE. Regole più rigide. Ecco il testo del decreto

Sperimentazione animale. L’Italia attua la direttiva UE. Regole più rigide. Ecco il testo del decreto
Il decreto legislativo, approvato nel Cdm di ieri, è composto da 41 articoli e recepisce la direttiva Ue 2010/63. Introdotte norme per arrecare il minimo "dolore, sofferenza e distress possibile". Vietate procedure senza anestesia o analgesia. IL TESTO INTEGRALE.

Uno schema di decreto legislativo, composto da 41 articoli, che recepisce la direttiva Ue 2010/63 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Approvato ieri dal Consiglio dei ministri, il testo stabilisce anche le autorità competenti in materia: Ministero, Regioni, Province, Comuni e Asl.

Il decreto individua innanzitutto gli aspetti che vengono disciplinati: la sostituzione, la riduzione dell’uso di animali nelle procedure e il perfezionamento delle tecniche di allevamento, di alloggiamento, di cura e di impiego degli animali nelle procedure; la provenienza, l’allevamento, l’identificazione, la cura, l’alloggiamento e la soppressione degli animali; le attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori; la valutazione e l’autorizzazione dei progetti che prevedono l’uso degli animali nelle procedure.

Si chiarisce inoltre che viene consentito l’utilizzo degli animali a fini scientifici ed educativi soltanto quando “per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l’impiego di animali vivi”.

In ogni caso, la soppressione degli animali deve avvenire “con modalità che arrecano il minimo dolore, sofferenza e stress possibile”. Viene comunque vietato l’impiego di animali, compresi i primati non umani, di tutte le specie in via di estinzione. L’utilizzo di queste ultime categorie è autorizzato “in via eccezionale, quando è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse”. Analogo principio si applica agli animali prelevati allo stato selvatico. Il Ministero può infatti autorizzarne l’impiego “se scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo utilizzando un animale allevato per essere utilizzato nelle procedure”. Stesso discorso vale per cani e gatti.

Il testo vieta espressamente procedure che “non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse causano dolore intenso a seguito di gravi lesioni all’animale, ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici". E, inoltre, non è consentito “fare uso di alcun mezzo, ivi compresi agenti di blocco neuromuscolare, volto ad impedire o limitare l’espressione del dolore senza assicurare un livello adeguato di anestesia o di analgesia. In questi casi è obbligatoriamente fornita una giustificazione scientifica corredata da informazioni dettagliate sull’efficacia del protocollo anestesiologico o analgesico”.

Per limitare il numero di animali utilizzati, il Ministero “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, facilita la definizione di programmi a cura degli utilizzatori per la condivisione, tra gli stessi interessati, di organi e tessuti di animali allevati e soppressi ai fini sperimentali”.
Ogni allevatore, fornitore o utilizzatore deve disporre di un medico veterinario designato, esperto in medicina degli animali da laboratorio, che prescrive le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali. E ognuno di questi soggetti deve tenere “presso ogni stabilimento un registro non modificabile, di tipo informatico o cartaceo, approvato dall’autorità competente”.

22 Novembre 2013

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