Suicidio medicalmente assistito. Il PD deposita un ddl al Senato. E il M5S presenta ddl alla Camera che apre anche all’eutanasia
Il M5S e il PD ci riprovano e tornano a presentare, uno alla Camera ed uno al Senato, due proposte di legge il testo sul fine vita. Quella del M5S mira a introdurre norme che consentano e disciplinino il suicidio medicalmente assistito e il trattamento eutanasico. Quella del PD esclude invece la possibilità di eutanasia attiva.
La proposta di legge M5S a prima firma Gilda Sportiello si compone di nove articoli.
L’articolo 1 reca le finalità della legge e i princìpi etici sui quali la stessa si basa per garantire una buona qualità della vita, libera da sofferenze non necessarie.
L’articolo 2 reca le definizioni di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico. Per suicidio medicalmente assistito si intende la procedura in base alla quale il personale medico del Servizio sanitario nazionale fornisce al paziente ogni supporto sanitario e amministrativo necessario per consentire al medesimo di porre fine alla propria vita in modo dignitoso, consapevole, autonomo e volontario. Per trattamento eutanasico si intende l’atto con cui un medico del Ssn, nell’esercizio delle proprie funzioni, pone fine alla vita, in modo immediato e privo di sofferenza, di un paziente che in modo consapevole ne abbia fatto esplicita richiesta.
L’articolo 3 disciplina le condizioni e i presupposti che consentono il suicidio medicalmente assistito e il trattamento eutanasico, prevedendo che il soggetto maggiore di età, capace di intendere e di volere, tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale o affetto da una condizione clinica irreversibile, ovvero da una patologia a prognosi infausta che non sia di natura psichiatrica o psicologica, tale da procurargli sofferenze evidenti, insostenibili e irreversibili, può chiedere, in modo inequivocabile e come espressione piena della propria libera autodeterminazione, di sottoporsi al suicidio medicalmente assistito o al trattamento eutanasico.
L’articolo 4 disciplina la forma e i requisiti della richiesta di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico. La richiesta deve essere effettuata per iscritto ovvero nelle forme previste dall’articolo 602 del codice civile. Nel caso in cui le condizioni del paziente non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con qualsiasi dispositivo idoneo che consenta al paziente di comunicare e manifestare inequivocabilmente la sua volontà attuale, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta di suicidio medicalmente assistito o di trattamento eutanasico è indirizzata al medico che ha in cura il paziente o al suo medico di medicina generale ovvero a un altro medico di fiducia del paziente e può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a manifestare la volontà di interrompere la procedura.
L’articolo 5 disciplina le procedure sanitarie e amministrative, prevedendo che le procedure relative al suicidio medicalmente assistito e al trattamento eutanasico siano garantite dal Servizio sanitario nazionale in strutture adeguatamente attrezzate o, qualora le condizioni del paziente non lo consentano, anche presso il suo domicilio, nel rispetto della dignità del paziente e senza provocare sofferenze. Le procedure assicurano, anche attraverso la redazione di rapporti documentali, la permanenza della libera volontà del paziente, della conoscenza esaustiva delle proprie condizioni cliniche e delle possibilità terapeutiche, compreso il diritto di accedere a cure palliative, fornendo altresì adeguato supporto anche psicologico finalizzato al sostegno del paziente e all’informazione sulle possibili concrete e dignitose alternative alla scelta fatta.
L’articolo 6, al comma 1, inserisce nei livelli essenziali di assistenza tutte le prestazioni correlate alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito e al trattamento eutanasico, escludendo qualsiasi forma di compartecipazione alla spesa da parte del paziente. Il comma 2 garantisce l’applicazione uniforme della legge in tutto il territorio nazionale, nel rispetto della dignità del paziente e dei suoi familiari, specificando che le procedure relative al suicidio medicalmente assistito e al trattamento eutanasico possono essere effettuate esclusivamente nelle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate del Servizio sanitario nazionale che erogano anche cure palliative.
L’articolo 7 prevede e disciplina l’obiezione di coscienza del personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie, che esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare il suicidio medicalmente assistito o il trattamento eutanasico, ma non dall’assistenza antecedente e conseguente.
L’articolo 8 disciplina l’esclusione della punibilità, specificando che l’articolo 580 del codice penale non si applica al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano praticato le procedure relative al suicidio medicalmente assistito e al trattamento eutanasico e a tutti coloro che collaborino con il paziente nell’accesso alle predette procedure.
L’articolo 9, anche al fine di prevenire qualsiasi forma di abuso, demanda a un regolamento di attuazione del Ministro della salute la definizione delle modalità per assicurare il sostegno psicologico e sociale al paziente e ai suoi familiari, l’individuazione dei requisiti strutturali minimi delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee a effettuare le procedure relative al suicidio medicalmente assistito e al trattamento eutanasico e, infine, la determinazione delle modalità di custodia e di archiviazione delle richieste. Si demanda al medesimo Ministro la redazione di linee guida per l’effettuazione delle procedure relative al suicidio medicalmente assistito e al trattamento eutanasico, in conformità a quanto disposto dalla legge. Infine, si prevede, sempre a cura dello stesso Ministro, la presentazione di una relazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione della legge.
La proposta di legge del PD a prima firma Alfredo Bazoli si compone di 11 articoli.
In base all’articolo 1, il presente disegno di legge è volto a disciplinare la facoltà di colui che sia affetto da patologie irreversibili e con prognosi infausta, o da una condizione clinica irreversibile, di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, in presenza di specifiche condizioni, limiti e presupposti. Come dicevamo il testo non contempla l’eutanasia attiva.
L’articolo 2 ha una funzione definitoria, qualificando come “morte volontaria medicalmente assistita” il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalla legge in commento, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità previste dai successivi articoli 4 e 5.
L’articolo 3 disciplina le condizioni e i presupposti che consentono l’accesso alla morte medicalmente assistita. La persona richiedente deve trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni: aver raggiunto la maggiore età al momento della richiesta; essere capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli; essere adeguatamente informata; avere esplicitamente rifiutato o volontariamente interrotto un percorso di cure palliative, intese ad alleviare il suo stato di sofferenza – ai fini del soddisfacimento della condizione in oggetto, la persona deve essere stata previamente coinvolta nella proposta del suddetto percorso –; essere affetta da una patologia attestata, dal medico curante o dal medico specialista che la ha in cura, come irreversibile e con prognosi infausta, oppure essere portatrice di una condizione clinica irreversibile, le quali cagionino sofferenze fisiche e psicologiche che il richiedente trovi assolutamente intollerabili; essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.
L’articolo 4 delinea, al comma 1, le caratteristiche della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, prevedendo che essa debba essere: attuale (a garanzia dell’attualità, il disegno di legge prevede che la richiesta possa essere revocata in qualsiasi momento, senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà); informata; consapevole; libera; esplicita.
Il medico prospetta al paziente le conseguenze di quanto richiesto e le possibili alternative e, se il paziente è d’accordo, in questa fase possono essere coinvolti anche i familiari; promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.
L’articolo 5 prevede che il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche e psicologiche del richiedente e sulle motivazioni che hanno determinato la richiesta e lo trasmette, senza ritardo, al Comitato per la valutazione clinica (di cui all’articolo 7) territorialmente competente e all’interessato.
Il Comitato per la valutazione clinica, entro trenta giorni, esprime un parere motivato sull’esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla legge a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e lo trasmette al medico richiedente ed alla persona interessata.
In caso di parere favorevole del Comitato per la valutazione clinica, il medico richiedente lo trasmette tempestivamente, insieme a tutta la documentazione in suo possesso, alla direzione sanitaria dell’azienda sanitaria territoriale o alla direzione sanitaria dell’azienda sanitaria ospedaliera di riferimento, che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità previste, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera; tale procedura deve essere consentita anche alle persone prive di autonomia fisica, mediante l’adozione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di strumenti, anche tecnologici, che consentano il compimento dell’atto autonomo secondo le disposizioni della legge.
L’articolo 6 prevede che l’esercente la professione sanitaria non sia tenuto a prendere parte alle procedure per l’assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione.
L’articolo 7 introduce la figura dei Comitati per la valutazione clinica presso le aziende sanitarie territoriali.
L’articolo 8 esclude l’applicabilità al medico, al personale sanitario e amministrativo, nonché a chiunque abbia agevolato il malato nell’esecuzione della procedura, di specifiche fattispecie penali.
L’articolo 9 specifica che dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Ai sensi dell’articolo 10, un decreto del Ministro della salute, da emanare – previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni – entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, deve:
a) individuare i requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che facciano richiesta di morte volontaria medicalmente assistita;
b) definire i protocolli e le modalità per la prescrizione, preparazione, coordinamento e sorveglianza della procedura di morte volontaria medicalmente assistita;
c) definire le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico alla persona malata ed ai suoi familiari;
d) determinare le modalità di custodia ed archiviazione in forma digitale delle richieste di morte volontaria medicalmente assistita e di tutta la documentazione ad essa relativa;
e) definire le modalità di una informazione capillare sulle possibilità offerte dalla legge sul consenso informato e le disposizioni anticipate in materia di trattamenti sanitari (legge n. 219 del 2017);
f) definire le modalità di monitoraggio e implementazione della rete di cure palliative che garantisca la copertura efficace e omogenea di tutto il territorio nazionale.
Infine, l’articolo 11 prevede che la legge entri in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale.
G.R.
21 Novembre 2022
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