Valutazione principi attivi biocidi. Ministero avvia manifestazione interesse rivolta ad enti pubblici

Valutazione principi attivi biocidi. Ministero avvia manifestazione interesse rivolta ad enti pubblici

Valutazione principi attivi biocidi. Ministero avvia manifestazione interesse rivolta ad enti pubblici
Gli Enti interessati a collaborare nell’attività di valutazione dei principi attivi biocidi potranno inviare la propria manifestazione di interesse a mezzo PEC entro e non oltre il 17 settembre 2018. PER INVIARE MANIFESTAZIONE INTERESSE

“La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute invita gli Enti pubblici a manifestare il proprio eventuale interesse a collaborare nell’attività di valutazione dei principi attivi biocidi per i quali il ministero della Salute è autorità di valutazione competente, ciò in ragione dell’elevato grado tecnico di questo tipo di valutazione e dell’opportunità di cooperare con altri Enti per i quali questa attività sia di interesse comune”. È quanto si legge sul sito del Ministero della Salute.
 
“Il Regolamento (UE) 528/2012 – ricorda il Ministero – prevede che affinché un biocida possa essere autorizzato i relativi principi attivi devono essere iscritti nell’elenco dei principi attivi per i cui prodotti è prevista un’autorizzazione semplificata (allegato I del Regolamento) oppure essere approvati per la tipologia di prodotto pertinente. L’approvazione di un principio attivo ai sensi del Regolamento (UE) 528/2012 avviene mediante regolamento di esecuzione della Commissione Europea su parere dell’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA); in caso di parere negativo da parte dell’ECHA, la Commissione adotta una decisione di non approvazione del principio attivo”.
 
“L’iter di valutazione – si legge ancora – di un principio attivo ai fini della sua approvazione coinvolge i singoli Stati membri; in particolare, quando viene presentata all’ECHA istanza di approvazione di un principio attivo, il richiedente individua l’Autorità competente dello Stato membro che propone per la valutazione e conferma per iscritto che l'Autorità di valutazione competente accetta di effettuare la valutazione. Nei modi e nei termini previsti dagli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) 528/2012, l’Autorità di valutazione competente, le cui funzioni in Italia sono esercitate dal ministero della Salute, effettua preliminarmente una valutazione di completezza della domanda di approvazione, che si conclude in caso positivo con la convalida della domanda. Successivamente essa provvede alla valutazione del principio attivo trasmettendo le proprie conclusioni all’ECHA”.

30 Agosto 2018

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