La nuova legge sulla responsabilità professionale medica. La tavola rotonda
Francesco Pennacchio, responsabile settore AG regione Campania moderatore.
Il tema affrontato è spinoso per la professione medica. È vero che con la legge Gelli, migliora la situazione del medico perché al di là della cola grave, già prevista nelle normative precedenti, permette di lavorare con una maggiore serenità perché c’è la struttura che si assume la presa in carico assicurativa dei contenziosi. La difficoltà adesso sarà quella di capire bene come funzionerà per tutte le forme contrattuali dei medici perché al di la dei dipendenti, ci sono i precari, gli specialisti ambulatoriali, i professionisti a partita Iva, per i quali la legge non specifica bene cosa spetta a loro e cosa alla struttura. Dei margini per lavorare ci sono e noi ci impegneremo, tra Anaao giovani e Anaao senior, di dare risposte a queste domande.
Gabriele Gallone, esecutivo nazionale Anaao Assomed- presidente FPP relatore.
La nuova legge sulla responsabilità professionale medica ha il grosso merito di aver chiarito che da un punto di vista civile esiste una norma sulla quale non si può più discutere, la responsabilità extracontrattuale, mentre dal punto di vista penale il medico deve preoccuparsi delle conseguenze civili, con tutto ciò che questo comporta. Dal punto di vista penale non vedo quei grossi cambiamenti che in realtà sono stati dichiarati subito dopo l’approvazione della legge
Entrando nello specifico, ciò di cui mi occupo è l’articolo 6, relativo alla modifica del codice penale, per il quale in caso di imperizia la colpa è esclusa se si seguono le linee guida. Questa modifica ha però già suscitato problematiche a livello giuridico, giudizio di legittimità da parte della Cassazione. Alcuni giudici si sono chiesti come fa un medico a non essere colpevole se segue le linee guida considerato che è imperito? Questa problematica non è molto rilevante dal punto di vista giuridico per i sanitari, più importante invece la modifica a livello legislativo che è stata fatta sulla responsabilità civile o sulle norme che riguardano la rivalsa e l’assicurazione piuttosto che dell’ambito penale. Credo che in questo ambito non abbiamo risolto molto con l’inserimento di questo articolo 6. Anzi forse si potrebbero avere dei problemi maggiori. Per me il sanitario più che preoccuparsi della modifica del codice penale, dovrebbe preoccuparsi invece di seguire pedissequamente le regole cautelari per evitare di avere delle conseguenze medico-legali. Dal mio parere è molto più rilevante che si sia passato ad una responsabilità civile di tipo extracontrattuale con una prescrizione più breve, e con un onere della prove che ricade su chi invece ha subito un presunto danno. Importante anche è l’obbligo di assicurazione ma attenzione al tipo di assicurazione che si va a fare. Perché il rischio maggiore a cui il sanitario va incontro è la rivalsa da parte della Corte dei Conti.
23 Settembre 2017
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