Perché è illegittima la sospensione della libera professione
Tale possibilità è stata poi ribadita e rafforzata dall’art. 4 del d. leg. n. 502/92 e via via dalle leggi susseguitesi.
L’attività professionale nell’ambito del lavoro di medico pubblico dipendente costituisce una forma peculiare di attività medica che, però, non può essere equiparata alla libera professione.
Detta attività è riservata solo ai dipendenti del Servizio Sanitario nazionale ed è analiticamente disciplinata da norme statali e regolamentata a livello locale dalle stesse ASL (cfr. art. 4 e 15 d.lgs. 502/92; art. 1 c. 8 e ss. l. 662/96; D.M. Sanità 31/7/97; D.P.C.M. 27/3/00). La circostanza che detta attività non sia eguagliabile alla mera libera professione emerge dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che ha ritenuto sia sotto un profilo fiscale (non applicando l’IRAP) sia sotto un profilo erariale (posto che il dirigente risponde in esecuzione alla prestazione libero professionale alla Corte dei Conti) l’attività intramoenia non equiparabile alla libera professione in senso stretto.
Tra le finalità dichiarate della normativa vi sono, inoltre, di accelerare le liste di attesa, garantire maggiore efficienza al SSN, ricavare risorse economiche per il servizio pubblico: “l’attività libero professionale completa e migliora l’attività istituzionale pubblica delle ASL e delle Aziende Ospedaliere verso la collettività: l’Azienda consente e sostiene, quindi, l’attività libero professionale e con essa il diritto alla salute”.
Solo qualora le ASL di riferimento non dispongano di strutture idonee o sufficienti per il loro esercizio, tale attività può essere svolta anche al di fuori di presidi ospedalieri pubblici (cfr. art. 5 D.P.C.M. 27/3/00, l. 3.8.07 n.120; art. 15 D. Leg. 502/92; D. Leg. 129/99), cambiando soltanto il luogo di esecuzione dell’attività medica e senza nulla mutare sotto il profilo giuridico (in questo modo: Tribunale di Roma, sent. 17 aprile 2015, n. 8302). “L’attività libero-professionale intramuraria non può infatti essere assimilata all’attività libero professionale in senso proprio neppure nel caso in cui venga temporaneamente esercitata in spazi reperiti all’esterno dell’azienda in strutture non accreditate per carenza di idonee strutture all’interno dell’azienda stessa”.
Proprio per tali ragioni, l’attività extra-moenia può essere effettuata solo per: i) prestazioni sanitarie erogabili dal SSN; ii) attività già svolge all’interno della struttura sanitaria dal medesimo medico.
Si aggiunga poi che le tariffe del medico non sono liberamente determinate dal professionista, ma dalla stessa Azienda sanitaria ex art. 55 e 57 del CCNL 8 giugno 2000 e ai sensi dell’art. 31 e 114 e ss. del vigente CCNL 24 luglio 2019 della dirigenza medica.
La sospensione dell’attività ambulatoriale, pertanto, a causa dell’emergenza pandemica o delle necessità organizzative aziendali, non legittima, proprio in ragione dell’unicità di rapporto e delle finalità della stessa, la sospensione per il dirigente medico autorizzato allo svolgimento dell’attività libero professionale posto peraltro che l’attività libero-professionale del dipendente pubblico non può essere assimilata alla mera attività libero professionale.
Proprio sulla base dei rilievi sopra esposti, l’attività libera professionale, pur presentando specifiche peculiarità, rimane sempre un’attività sanitaria svolta per garantire il diritto alla salute di tutta la collettività (Circolari Agenzia delle Entrate n. 362/E del Dicembre 1997; n. 69/E del 25 Marzo 1999 e n. 83/E del 28 settembre 2001).
L’eventuale sospensione dell’attività libero professionale non giustificata dalla mancanza dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge determina un chiaro abuso oltre a determinare un illegittimo esercizio del potere amministrativo e danno erariale.
L’eventuale sospensione inoltre determinerà un danno patrimoniale e non ai dirigenti medici con rivalsa nei confronti delle strutture che impediscono il legittimo svolgimento dei loro diritti soggettivi.
Avv. Giovanni Pasceri
14 Maggio 2020
© Riproduzione riservata
Gli speciali
Sanità digitale per garantire più salute e sostenibilità. Ma servono standard e condivisione
I più letti

Le Poste come i Cup anche in Lombardia. L’annuncio di Bertolaso

Focolaio di Ebola fuori controllo in Congo. Hantavirus fermato sulla nave da crociera, ma il morbillo preoccupa in Europa. Il report dell'Ecdc

Comparto sanità 2025-2027. Dall’Aran nuova proposta per il contratto: incarichi ridisegnati, progressioni tra aree e copertura economica in caso di vacanza contrattuale. La bozza

Gettonisti ancora in metà dei Pronto soccorso. FADOI: “Un medico su quattro pensa al prepensionamento”

Disabilità. In Gazzetta Ufficiale il Terzo Piano d’Azione: sette linee di intervento per l'inclusione

Hantavirus. L'Iss fa il punto: "Rischio per l'Italia molto basso, ma attenzione ai roditori"

Hantavirus. Il focolaio sulla nave da crociera e l’Argentina come epicentro silenzioso di un'epidemia che uccide un malato su tre

Aviaria H5N1. Primo caso di trasmissione da gatto domestico a uomo. Lo studio dei Cdc: "Veterinario asintomatico, ma con anticorpi"

Hantavirus. Dubbi sulle modalità di trasmissione. Nel 2020 uno studio argentino parlava di aerosol

Medici di famiglia. Ecco il testo della Riforma Schillaci. Arriva il doppio canale dipendenza-convenzione riformata, specializzazione universitaria e pediatra fino a 18 anni. Le novità