Assistente infermiere. Arriva l’ok del Tar: “Nessuna invasione delle competenze degli infermieri”

Assistente infermiere. Arriva l’ok del Tar: “Nessuna invasione delle competenze degli infermieri”

Assistente infermiere. Arriva l’ok del Tar: “Nessuna invasione delle competenze degli infermieri”

I giudici dichiarano inammissibile il ricorso contro il Dpcm che ha istituito il nuovo profilo e chiariscono anche il merito della questione: l’Assistente infermiere opera solo su indicazione dell’infermiere, nei casi a bassa discrezionalità ed elevata standardizzazione. Per il Tar non svolge attività di esclusiva competenza infermieristica ma costituisce una figura di ausilio. Il sindacato, inoltre, aveva sottoscritto il Ccnl che prevede il nuovo profilo. LA SENTENZA

Via libera dal Tar Lazio all’Assistente infermiere. Con la sentenza n. 14262/2026, pubblicata il 14 agosto, la Terza Sezione Quater ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Nursing Up contro il Dpcm del 28 febbraio 2025 che ha recepito l’Accordo Stato-Regioni sull’istituzione del nuovo profilo professionale. Ma i giudici sono entrati anche nel merito delle contestazioni, ritenendole comunque infondate.

Al centro del contenzioso c’era il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno dello stesso anno, che ha recepito l’Accordo raggiunto il 3 ottobre 2024 tra Governo, Regioni e Province autonome, successivamente modificato dall’intesa del 18 dicembre 2024, per l’istituzione del profilo di Assistente infermiere.

Nursing Up aveva contestato in particolare l’attribuzione alla nuova figura di attività ritenute proprie della professione infermieristica, tra cui la somministrazione di farmaci, la gestione di stomie e sondini e la rilevazione di parametri vitali. Secondo il sindacato, questo avrebbe determinato una sovrapposizione con le competenze degli infermieri laureati e iscritti all’albo, con possibili ricadute anche sulla qualità dell’assistenza e sulla sicurezza dei pazienti.

Una ricostruzione che il Tar non ha condiviso.

I giudici ricordano anzitutto che, in base al Dm 739 del 1994, l’infermiere è responsabile dell’assistenza generale infermieristica e, nello svolgimento delle proprie funzioni, può collaborare con altri operatori sanitari e sociali e avvalersi del personale di supporto. È proprio in questo perimetro, secondo il Tribunale amministrativo, che deve essere collocato l’Assistente infermiere, inquadrato tra gli “operatori di interesse sanitario”.

Il punto decisivo è l’assenza di autonomia della nuova figura. L’Accordo Stato-Regioni, evidenzia la sentenza, prevede infatti che l’Assistente infermiere intervenga in situazioni caratterizzate da “bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione”. Ne consegue che non dispone di autonomia nell’individuazione del piano assistenziale, ma “si limita ad eseguire quanto a lui indicato dall’Infermiere”.

Il Tar entra anche su uno dei punti più delicati, quello della somministrazione dei farmaci. L’Allegato all’Accordo prevede che, nelle situazioni di stabilità clinica e nei trattamenti cronici, l’Assistente possa preparare e far assumere farmaci per via naturale e, previa valutazione delle condizioni clinico-assistenziali da parte dell’infermiere e sotto la sua supervisione, somministrare medicinali per via intramuscolare e cutanea. Per i giudici proprio la necessità della preventiva valutazione infermieristica conferma il carattere di supporto dell’attività svolta dall’Assistente.

La conclusione del Tar è netta: “l’Assistente infermiere non è previsto per fornire attività di esclusiva competenza dell’Infermiere ma esclusivamente quale figura di ausilio”.

Prima ancora di affrontare il merito, tuttavia, il Tribunale aveva individuato diversi profili di inammissibilità del ricorso.

Secondo il Tar, un sindacato può agire a tutela delle prerogative proprie e degli interessi collettivi dell’intera categoria rappresentata, ma non quando l’interesse fatto valere riguarda soltanto una parte degli iscritti o quando all’interno della categoria vi siano posizioni contrapposte. Nel caso dell’Assistente infermiere, secondo i giudici, non sarebbe emerso un interesse “comune e omogeneo” a tutta la categoria infermieristica. A dimostrarlo viene richiamata anche la costituzione in giudizio ad opponendum della Fnopi, intervenuta quindi contro le ragioni sostenute dal ricorrente.

C’è poi un ulteriore elemento rilevato dalla sentenza: Nursing Up risulta firmataria del Ccnl nel quale è previsto proprio il profilo dell’Assistente infermiere. Anche per questa ragione il ricorso viene giudicato inammissibile.

Nel corso del giudizio Nursing Up aveva impugnato con motivi aggiunti anche la delibera della Regione Campania che aveva recepito l’Accordo, una risoluzione della Lombardia e il Piano strategico approvato dalla Conferenza delle Regioni nel novembre 2025 per l’attuazione del nuovo profilo.

Il dispositivo finale dichiara dunque il ricorso inammissibile e dispone la compensazione delle spese. Ma il passaggio forse più significativo sul piano sanitario e professionale resta quello con cui il Tar, affrontando comunque il merito della controversia, traccia il confine tra le due figure: la responsabilità e la valutazione assistenziale restano in capo all’infermiere, mentre l’Assistente infermiere opera come personale di supporto all’interno di attività standardizzate e sulla base delle indicazioni del professionista infermiere.

02 Settembre 2026

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