Attività formative riconosciute al farmacista che consentono l’acquisizione di crediti Ecm

Attività formative riconosciute al farmacista che consentono l’acquisizione di crediti Ecm

Attività formative riconosciute al farmacista che consentono l’acquisizione di crediti Ecm
Per il triennio formativo in corso 2023-2025, il farmacista deve assolvere al proprio obbligo formativo triennale mediante almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale tramite eventi erogati da provider. La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata anche mediante attività di docenza, attività di moderazione e di responsabile scientifico in eventi ECM ovvero mediante le attività di “formazione individuale”.

In tema di formazione continua, come previsto anche dal Manuale sulla formazione continua del Professionista sanitario (il quale dettaglia la disciplina nazionale ECM specificatamente rivolta al professionista Sanitario) e già evidenziato nella circolare n. 14799 del 26 gennaio 2024, si rammenta che i farmacisti possono acquisire crediti utili all’assolvimento dell’obbligo formativo secondo varie modalità di seguito riportate.

Per il triennio formativo in corso 2023-2025, il farmacista in qualità di discente deve assolvere al proprio obbligo formativo triennale mediante:
→ almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale tramite eventi erogati da provider, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni (è fortemente consigliato verificare il proprio obbligo formativo sul sito del Cogeaps: https://application.cogeaps.it/login).

Ad esempio: partecipando ai corsi formativi erogati dai provider accreditati come quelli messi a disposizione dalla Federazione attraverso l’offerta formativa, completamente gratuita e realizzata in collaborazione la Fondazione Francesco Cannavò, fruibile sulla piattaforma federale WWW.FADFOFI.IT, nonché quelli realizzati dalla Fondazione Francesco Cannavò accreditati da provider nazionali consultabili sul sito ufficiale https://www.fondazionefrancescocannavo.it/corsi-di-formazione.

Sul tema si rammenta la Fondazione Cannavò è a disposizione degli Ordini provinciali per le specifiche esigenze relative alla progettazione e alla realizzazione di eventi formativi a distanza e residenziali.
→ la residua parte del 60% dei crediti può essere maturata anche mediante attività di docenza (si intendono inclusi i docenti i relatori e tutor), attività di moderazione e di responsabile scientifico in eventi ECM ovvero mediante le attività di “formazione individuale” previste nel capitolo 3 del suddetto Manuale, tra cui:
• Attività formative non erogate da provider, cioè attività di “formazione individuale” che possono consistere in:
a) attività di ricerca scientifica:
1. pubblicazioni scientifiche;
2. studi e ricerca;
3. corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.
b) tutoraggio individuale;
c) attività di formazione individuale all’estero;
d) attività di autoformazione

Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le attività di docenza (docente, relatore, tutor), attività di moderazione e di responsabile scientifico (cfr. par. 1.1. del citato Manuale).

Autoformazione
Come anticipato, per assolvere al proprio obbligo formativo ECM triennale, il farmacista può anche fare ricorso alla formazione individuale e, in particolare, all’autoformazione che, sulla base di quanto previsto dal Manuale, consiste:
✓ nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli Elenchi ed albi ministeriali, non accreditati come eventi formativi ECM;
✓ nell’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione;
✓ nelle specifiche attività individuate dal Comitato Centrale della FOFI, di seguito riepilogate:
1) la partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale o alle Assemblee degli iscritti nelle quali si trattano temi di aggiornamento professionale;

2) la partecipazione a corsi/incontri/eventi/attività di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi dalla Federazione (ad esempio: FarmacistaPiù), dagli Ordini territoriali, da Associazioni professionali, da Società scientifiche o altri soggetti con esperienza in campo
sanitario (ad esempio: la partecipazione ai controlli di qualità delle preparazioni allestite denominati Round Robin ed organizzati dalla SIFAP, in quanto aventi ad oggetto le attività formative effettuate nell’ambito di studio della formulazione, allestimento, analisi dei preparati e valutazione dei risultati, oppure eventi e attività organizzati da Fondazione Francesco Cannavò, SIF, SIFAC, SIFACT, SIFO o UTIFAR);

3) la partecipazione ad eventi di volontariato svolti dai farmacisti italiani e, in particolare, quelli realizzati dal Banco Farmaceutico o dall’Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione civile;

4) la partecipazione agli organismi locali di vigilanza sulle farmacie;

5) la lettura delle pubblicazioni ufficiali della Federazione, quali, tra l’altro, la monografia dal titolo “COVID-19: LA VACCINAZIONE IN FARMACIA VADEMECUM PER I FARMACISTI”, la rivista cartacea “ilFarmacista” – “Organo Ufficiale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani” e la relativa versione digitale “www.IlFarmacistaOnline.it”, nonché la collegata newsletter e-mail;

6) l’identificazione, valutazione, comprensione e prevenzione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema correlato all’uso dei medicinali, per assicurare un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione, nonché ogni attività svolta nell’ambito della farmacovigilanza, dispositivo-vigilanza;

7) le prestazioni professionali svolte nell’ambito della Sperimentazione dei nuovi servizi in farmacia ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 17 ottobre 2019 tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le attività finalizzate all’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, all’arruolamento dei pazienti cronici e alla presa in carico degli stessi, nonché all’aderenza alla terapia e alla telemedicina;

8) la partecipazione alle attività di screening rivolte alla popolazione, nonché le azioni di divulgazione (realizzazione materiale informativo) o l’adesione alle campagne di sensibilizzazione per la prevenzione della salute rivolte ai cittadini promosse, organizzate o patrocinate da Autorità o Istituzioni pubbliche; tra le suddette iniziative, a titolo esemplificativo si riportano alcune di quelle patrocinate dalla Federazione: “Diaday”, “Al Sole…in salute”, oppure le campagne organizzate da “APMARR”, “A.N.I.Ma.S.S.ODV”, “FONDAZIONE ONDA”, etc.;

9) le attività di studio effettuate in laboratorio galenico finalizzate alla formulazione, allestimento, analisi dei preparati e valutazione dei risultati relative a medicinali carenti.

10) documentata attività di formazione svolta nell’ambito delle disposizioni di cui alla Legge n. 107/2015 per i progetti di alternanza “scuola-lavoro”.

Si rammenta che:
– i crediti ECM per autoformazione vengono attribuiti sulla base dell’impegno orario autocertificato: si riconosce 1 credito per ogni ora di autoformazione);
– occorre presentare apposita istanza di riconoscimento sul sito del COGEAPS mediante accesso al portale https://application.cogeaps.it/login/ tramite SPID (o CIE o CNS). È sufficiente utilizzare la specifica funzione per inserire in maniera autonoma le richieste di riconoscimento selezionando tra i campi “Crediti individuali”, tipologia “Formazione individuale”, scegliere “Autoformazione” e selezionare tra le diverse opzioni, ad es. “Formazione identificata dall’Ordine”;
– il numero complessivo di crediti riconoscibili per le attività dell’autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale (es. obbligo formativo individuale triennale 120 crediti, massimo di crediti ottenibili tramite autoformazione = 24 crediti, cfr. Manuale §3.5).

05 Maggio 2025

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