Atto medico, il Tar Lazio ribadisce l’autonomia del medico di medicina generale. Bocciata la delibera sulla mera esecuzione delle indicazioni degli specialisti

Atto medico, il Tar Lazio ribadisce l’autonomia del medico di medicina generale. Bocciata la delibera sulla mera esecuzione delle indicazioni degli specialisti

Atto medico, il Tar Lazio ribadisce l’autonomia del medico di medicina generale. Bocciata la delibera sulla mera esecuzione delle indicazioni degli specialisti

Accolto il ricorso degli Omceo del Lazio contro la delibera con cui la Regione ha introdotto, si legge nella sentenza, “un automatismo prescrittivo che svuota completamente la funzione del MMG nonché la norma deontologica di riferimento” sulla responsabilità e l’autonomia dell’atto medico. LA SENTENZA

La prescrizione è un atto medico, espressione dell’autonomia professionale e della responsabilità personale del medico. Per questo il medico di medicina generale non può essere trasformato in un mero esecutore delle prescrizioni formulate dallo specialista. Lo ha riaffermato il Tar del Lazio, che con la sentenza 11984/2026, pubblicata il 1° luglio 2026, ha accolto il ricorso degli Ordini dei medici del Lazio e annullato la parte della delibera regionale che imponeva ai medici di famiglia la formalizzazione delle cosiddette “prescrizioni suggerite” ai fini della gestione delle liste d’attesa.

La delibera
Nello specifico, la Delibera 30 dicembre 2025, n. 1344 e dell’Allegato A della Regione Lazio aventi ad oggetto la “Approvazione delle “Indicazioni per la corretta modalità di prescrizione e ridefinizione degli ambiti di garanzia ai fini del governo delle liste d’attesa”, prevedeva che “Il medico operante in una struttura privata accreditata che non sia autorizzato alla prescrizione tramite sistema DEMA provvede comunque alla prenotazione della prestazione demandando – per il tramite del paziente – al MMG/PLS la formalizzazione della prescrizione. In tale circostanza, il medico della struttura accreditata deve indicare sulla ricetta bianca: — Il Codice Unico Regionale (CUR) della prestazione richiesta e della prestazione tracciante per i percorsi di presa in carico. Il quesito diagnostico. L’indicazione della tempistica di esecuzione della visita o dell’esame/l’indicazione della tempistica di follow-up. Il MMG è quindi tenuto a compilare la prescrizione con l’indicazione “ALTRO” e/o con la classe di priorità appropriata, apponendo il flag di “prescrizione suggerita”.

Le motivazioni dei giudici
Un testo con cui, per i giudici del Tar Lazio, la Regione “ha introdotto un automatismo prescrittivo che svuota completamente la funzione del MMG nonché la norma deontologica di riferimento”. Tuttavia, ricordano i giudici, la prescrizione è un atto medico e, in quanto tale, spetta al medico, in scienza e coscienza, decidere cosa prescrivere e assumersi la responsabilità della sua scelta.

Dunque, osservano i giudici, nel caso della delibera, “un MMG/PLS non potrà ritenersi sollevato da responsabilità adducendo d’essersi limitato a dare attuazione ad una decisione altrui, essendo, in ogni caso, dovuto un suo vaglio allorquando egli sia chiamato ad assumere un ruolo nell’attuazione di una strategia diagnostica o terapeutica nell’interesse di un proprio paziente”.

Non solo. Secondo il Tar, la finalità perseguita dalla Regione – migliorare la gestione delle liste d’attesa e garantire la tracciabilità delle prescrizioni – è legittima e adeguatamente motivata. Ma se il medico di famiglia dovesse limitarsi a convalidare automaticamente la prescrizione, si determinerebbe una duplicazione inutile delle procedure. Se invece esercitasse pienamente la propria autonomia professionale, potrebbe addirittura non condividere la valutazione dello specialista, con il rischio di bloccare una prenotazione già effettuata e produrre un ulteriore rallentamento del percorso assistenziale. In entrambi i casi, osserva il Tar, il sistema risulterebbe incoerente con l’obiettivo dichiarato di ridurre le liste d’attesa.

01 Luglio 2026

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