Cambia la disciplina applicativa dell’Inps sul riconoscimento dell’indennità di malattia. La tutela previdenziale potrà essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico quando la visita viene effettuata nell’ambulatorio del medico curante.
A stabilirlo è la circolare Inps n. 92 del 4 settembre 2026, con la quale l’Istituto fornisce nuove indicazioni sulla data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia.
La regola generale non cambia: ai fini della prestazione previdenziale l’evento di malattia decorre dalla data in cui il medico redige il certificato attestando, sulla base della propria valutazione clinica, l’incapacità temporanea al lavoro. Ma l’Inps introduce ora un’importante apertura rispetto al passato.
Finora l’Istituto riconosceva anche il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato solo a determinate condizioni: il medico doveva indicare nel certificato la voce “Dichiara di essere ammalato dal…”, riferita al giorno precedente alla visita, e doveva trattarsi di una visita domiciliare. La possibilità era stata prevista per evitare di penalizzare il lavoratore quando il medico, pur contattato dal paziente, non riusciva a effettuare la visita nello stesso giorno.
Restavano invece fuori dalla tutela i casi in cui la visita fosse stata effettuata nello studio del medico. Era inoltre escluso il riconoscimento retroattivo quando la data dichiarata dal lavoratore fosse anteriore di oltre un giorno rispetto al rilascio del certificato e quando il giorno precedente fosse un sabato, una domenica o un festivo infrasettimanale, giornate nelle quali è disponibile il servizio di continuità assistenziale.
La svolta anche per le visite in ambulatorio
È proprio su questo punto che interviene ora l’Inps. Con la nuova circolare, acquisito il parere concorde del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, viene superato il precedente orientamento applicativo.
Dalla pubblicazione della circolare, e nel rispetto del periodo massimo assistibile previsto dalla legge, la tutela previdenziale della malattia viene riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato anche in caso di visita ambulatoriale.
Rimane però una precisa esclusione: il giorno precedente non deve essere un festivo infrasettimanale e non deve cadere di sabato o di domenica, perché in queste giornate – sottolinea l’Istituto – è garantita la continuità assistenziale.
Pesa la carenza dei medici di famiglia
Alla base della modifica l’Inps richiama esplicitamente anche i cambiamenti intervenuti nell’assistenza territoriale e nell’attività dei medici di medicina generale.
La circolare evidenzia infatti la “crescente e progressiva diminuzione” del numero dei medici di famiglia sul territorio nazionale, insieme all’aumento dei carichi di lavoro e dei compiti organizzativi e assistenziali loro affidati.
Un quadro che può rendere più difficile per il medico visitare il lavoratore entro il giorno successivo alla richiesta o riceverlo immediatamente nel proprio studio. A questo si aggiunge la prassi, sempre più diffusa, di programmare gli accessi agli ambulatori per evitare il sovraffollamento delle sale d’attesa.
Da qui, spiega l’Inps, l’esigenza di adottare una “interpretazione evolutiva” della disciplina, con l’obiettivo di garantire una tutela previdenziale effettiva ed equa ai lavoratori e assicurare uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.
La data di inizio della malattia resta un elemento rilevante non soltanto per stabilire la decorrenza della prestazione. Il primo giorno dell’evento incide infatti sul calcolo dei tre giorni di “carenza”, sulle percentuali di indennizzo, sul periodo massimo assistibile e anche sull’eventuale applicazione di sanzioni, come quelle connesse all’assenza alla visita medica di controllo.