Concorso Pronto soccorso di Brescia. Ordinanza del Tar sospende il bando: “Illegittima la commissione giudicatrice”

Concorso Pronto soccorso di Brescia. Ordinanza del Tar sospende il bando: “Illegittima la commissione giudicatrice”

Concorso Pronto soccorso di Brescia. Ordinanza del Tar sospende il bando: “Illegittima la commissione giudicatrice”
Il Tribunale amministrativo ha stabilito che la commissione deve essere  composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda e da tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire che, in questo caso, sarebbe la sola Medicina e Chirurgia d' Accettazione e d' Urgenza. Fimeuc: “Si rporta il problema all'interno dei suoi giusti binari”. L’udienza pubblica il prossimo luglio. ORDINANZA TAR

"Il ricorso appare fondato nella parte in cui tende ad affermare la necessità che la commissione giudicatrice sia composta, oltre che dal direttore sanitario, anche da tre direttori di struttura complessa nella stessa disciplina del posto messo a concorso che, per tutto quanto sopra chiarito, risulta essere quella di “Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza”.Ad affermarlo è il Tar della Lombardia/Bresca che con un’ordinanza ha sospeso il bando per la direzione del Ps degli Spedali Civili di Brescia impugnato dalla Fimeuc nella parte in cui, si prevedeva che la commissione giudicatrice sia composta, oltre che dal direttore sanitario, anche da direttori di struttura complessa nella disciplina “Anestesia e Rianimazione”.
 
Ma non solo il Tar, che precisa come il caso sarà affrontato in udienza pubblica il prossimo 6 luglio rimarca però come “la previsione del bando in ragione della quale sono ammessi a partecipare al concorso anche coloro che possano vantare i requisiti richiesti nella disciplina “Anestesia e rianimazione”, non presenta, allo stato, caratteristiche tali da rendere attuale e concreto il danno paventato, per cui non si ravvisano i presupposti per giustificare la sospensione del bando stesso in tale parte, ma possono ritenersi sussistere, anche in ragione della non manifesta infondatezza di quanto dedotto in ricorso, le condizioni per disporre una pronta definizione del giudizio nel merito”.
 
“Parziale soddisfazione” dalla FIMEUC, Federazione Italiana di Medicina d'Emergenza-Urgenza e delle Catastrofi. “I giudici hanno ritenuto illegittima  la composizione della commissione esaminatrice in quanto essa deve essere  composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire che, in questo caso, sarebbe la sola Medicina e Chirurgia d' Accettazione e d' Urgenza”.
 
“Tale sentenza – commenta la presidente Fimeuc Giovanna Esposito –  riporta il problema all'interno dei suoi giusti binari: solo chi esercita nella pratica clinica quotidiana una determinata disciplina può valutare e giudicare un candidato a dirigere una struttura della disciplina medesima. D'altronde, le tabelle ministeriali delle equivalenze ed equipollenze concorsuali, non certo compilate e validate dai medici d'urgenza (e pertanto non di parte), sono chiare e sempre valide, ancorché dileggiate e criticate da alcuni rappresentanti di AAROI”.
 
“La FIMEUC – conclude – , con le azioni intraprese contro il bando della ASST Spedali Civili di Brescia per la attribuzione della direzione della UOC  di PS, ha chiesto il rispetto delle normativa vigente in materia concorsuale  a garanzia tanto della  figura  del medico di emergenza  quanto  del cittadino utente senza volere per questo fare una classifica delle specialità o dei medici  o  una guerra per la conquista  di un reparto o di un paziente”. 

29 Gennaio 2017

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