Covid. Le professioni sanitarie (ma non la Fofi) chiedono al ministero un chiarimento sui termini della vaccinazione per i guariti

Covid. Le professioni sanitarie (ma non la Fofi) chiedono al ministero un chiarimento sui termini della vaccinazione per i guariti

Covid. Le professioni sanitarie (ma non la Fofi) chiedono al ministero un chiarimento sui termini della vaccinazione per i guariti
In una lettera gli ordini sanitari, ad eccezioni dei farmacisti, chiedono al ministero della Salute una nuova circolare da adottare in tempi stretti in modo da fornire un indirizzo "univoco e motivato" sui termini di differimento della vaccinazione obbligatoria per quegli operatori sanitari non vaccinati che hanno contratto il Covid. Questo perché tre ordinanze cautelari gemelle del Tar Lombardia hanno ritenuto applicabile il termine semestrale di differimento individuato dalla circolare del 21 luglio 2021 in luogo di quello trimestrale di cui alla circolare del 3 marzo 2021. LA LETTERA

I professionisti sanitari che hanno contratto il Covid possono sottoporsi a vaccinazione a distanza di tre o sei mesi dalla guarigione? É su questo punto che le professioni sanitarie (Cnop, Fncf, Fnomceo, Fnopi, Fnopo, Fno Tsrm e Pstrp, Fnovi e Onb) hanno chiesto un chiarimento in una lettera indirizzata al ministero della Salute. Da sottolineare che il documento non è stato sottoscritto dalla Fofi (farmacisti) che ha fatto sapere di non concordarne in pieno il contenuto e di preferire un’interlocuzione autonoma con il Ministero.

Nella lettera si ricorda come con tre ordinanze cautelari gemelle il Tar Lombardia, Milano, ha recentemente ritenuto che per i professionisti sanitari mai vaccinatisi che abbiano contratto il Covid sia applicabile il termine semestrale di differimento della vaccinazione obbligatoria individuato nella circolare ministeriale del 21 luglio 2021 in luogo di quello trimestrale di cui alla circolare ministeriale 3 marzo 2021.

Questa interpretazione, seguita anche dal Tar Lombardia, Brescia, si spiega che configge però con quanto indicato alle Federazioni dal Ministero della Salute il 9 marzo 2022 quando il richiamato termine era stato fissato a distanza di 90 giorni.

Per il giudice amministrativo la necessaria applicazione del termine semestrale dipenderebbe, tra l’altro, dalla mancata indicazione delle “ragioni per cui non è applicabile la successiva circolare ministeriale n. 32884 del 21 luglio 2021”, giacché tale nota del 29 marzo 2022 “si limita a rinviare alla circolare ministeriale n. 8284 del 3 marzo 2021”.

Sul punto le Federazioni spiegano che, sebbene tale interpretazione “non appaia pienamente condivisibile sotto molteplici aspetti, la gestione dell’altissimo novero di diffide e ricorsi pervenuti a cascata su tutto il territorio nazionale ha di fatto bloccato le procedure di verifica demandate agli Ordini delle professioni sanitarie e reso la posizione dettata da Codesto Ufficio di Gabinetto difficilmente sostenibile sotto il profilo giuridico ed economico”.

Al fine di evitare un’intollerabile applicazione eterogenea dei termini di differimento della vaccinazione obbligatoria, si chiede al ministero di adottare in tempi stretti una nuova circolare che intervenga sul punto fornendo un indirizzo “univoco e motivato” agli Ordini.

Infine, gli ordini spiegano che nelle more si adegueranno cautelativamente seguendo l’indirizzo dei Tar Lombardia sia rispetto ai provvedimenti da adottare nei confronti dei professionisti sanitari che per quelli già adottati, “al fine di tutelare tali Enti e garantirne la tenuta e la sostenibilità economica, che potrebbe essere irrimediabilmente compromessa dagli esiti dei giudizi già pendenti”.

13 Giugno 2022

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