Cri. Il Migep interroga il ministero sul valore del diploma di Infermiera Volontaria

Cri. Il Migep interroga il ministero sul valore del diploma di Infermiera Volontaria

Cri. Il Migep interroga il ministero sul valore del diploma di Infermiera Volontaria
L’associazione chiede in particolare di chiarire se nell’ambito civile le volontarie debbano essere considerate a tutti gli effetti come operatore socio sanitario specializzato o se l’abilitazione di questo personale possa consentire l’esercizio della professione infermieristica anche in ambito civile.

Non c’è chiarezza sulla natura giuridica delle volontarie della Croce rossa italiana. A denunciarlo, chiedendo chiarimenti al ministero della Salute, è il Migep, l’associazione che riunisce gli operatori sociosanitari, gli infermieri generici, gli psichiatri, le puericultrici, gli infermieri extracomunitari e altre figure assistenziali ausiliari come Ota, Asss, Adest e Osa.

Ecco il testo del quesito posto al ministero della Salute dal Coordinatore nazionale della Federazione Migep, Angelo Minghetti:

"Con il Decreto Legge 1 Luglio 2009, n. 78, art. 24, comma 68, è stato previsto che: “ Il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana, di cui all’art. 31 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918 e successive modificazioni, equivalente all’attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell’ambito dei servizi resi, nell’assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce Rossa Italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica”. Detta previsione è stata successivamente soppressa,  in sede di conversione, dall’art. 1 della Legge 3 agosto 2009, n. 102, e poi ripresa nell’art. 3, comma 10,  della Legge  3 agosto 2009, n. 108.
 
Ciò posto, la Scrivente Associazione chiede a Codesto Ministero di chiarire se il personale in possesso del diploma di Infermiera Volontaria della Croce Rossa Italiana, è abilitato alla partecipazione a concorsi pubblici richiedenti quale titolo di ammissione il conseguimento dell’attestato di operatore socio sanitario specializzato.  Si chiede quindi se nell’ambito civile le volontarie debbano essere considerate a tutti gli effetti come operatore socio sanitario specializzato o se l’abilitazione di detto personale, nell’assolvimento dei compiti propri per le Forze armate e la Croce rossa italiana, allo svolgimento di servizio di assistenza e di emergenza con funzioni ed attività proprie della professione infermieristica possa essere interpretato nel senso di consentire alle volontarie  l’esercizio della professione infermieristica anche in ambito civile. Infatti, il legislatore nella misura in cui avrebbe consentito alle infermiere volontarie, nell’ambito delle Forze armate e della Croce rossa italiana, lo svolgimento di funzioni ed attività proprie della professione infermieristica deve avere a tutta evidenza considerato il contenuto professionale delle personale in questione: ma è proprio tale contenuto che consentirebbe di rendere equivalente il diploma di infermiera volontaria ai titoli richiesti per l’esercizio della professione infermieristica anche in relazione alla possibile ammissione ai pubblici concorsi.
 
Si legge nella legge 3 agosto 2009 n 108 che la disposizione di cui all’art. 3, comma 10, riguardante le infermiere volontarie della croce rossa italiana, sarebbe frutto di una ricognizione comparativa del percorso formativo svolto dalle infermiere volontarie e di quello svolto dagli operatori socio sanitari specializzati e che detta valutazione avrebbe evidenziato che i due percorsi sarebbero in larga parte sovrapponibili.

Tuttavia non è dato comprendere come detti percorsi formativi siano compatibili dato che la formazione degli O.s.s.s., (di un anno) di competenza regionale, è estremamente disomogenea sia per quanto concerne le ore di corso che di tirocinio.

Non solo. Si consideri che la formazione acquisita dalle infermiere volontarie è di gran lunga superiore a quella fornita agli O.s.s.s. (due anni a livello infermieristico).

Infine non si comprende come possa essere effettuata una valutazione comparativa dei due percorsi se solo si consideri che la quasi totalità delle regioni ha deciso di sospendere la formazione degli O.s.s.s.

Resta da chiarire poi quali siano le procedure concorsuali alle quali possono partecipare le volontarie della Croce rossa italiana, non essendo prevista figura dell’O.s.s.s. nelle piante organiche sanitarie e socio sanitarie. Inoltre la stessa normativa legge 3 agosto 2009 n 108 non interviene direttamente né sulla normativa concorsuale né su disposizioni contrattuali e non dà diritto al riconoscimento del titolo in qualunque ambito. Si tratta più di un riconoscimento teorico che reale.

Si sottolinea inoltre che infermiere volontarie della Croce rossa italiana (oltre 20 mila) non possono in alcun modo essere considerate come O.s.s.s dato che al momento non v’è alcun riconoscimento della figura di O.s.s.s. nell’ambito del CCNL del comparto sanità e, pertanto, del necessario inquadramento giuridico ed economico.

Tante è vero che le crocerossine hanno problemi a far valere il loro riconoscimento, mancano una serie di passaggi fondamentali in quanto la legge introduce solo dei principi ed è incompleta.

Si resta inattesa di espliciti chiarimenti sulla materia e si porgono distinti saluti".

16 Dicembre 2013

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