Farmacie. Corte Ue: “Sì a criteri demografici per nuova apertura, ma prevedendo deroghe”

Farmacie. Corte Ue: “Sì a criteri demografici per nuova apertura, ma prevedendo deroghe”

Farmacie. Corte Ue: “Sì a criteri demografici per nuova apertura, ma prevedendo deroghe”
La Corte di Giustizia Europea l'ha afffermato pronunciandosi sui criteri demografici utilizzati dall'Austria per l’apertura di nuove farmacie. "Sono incompatibili con la libertà di stabilimento” e, “non consentendo deroghe finalizzate a tener conto delle peculiarità locali, non rispettano l’esigenza di coerenza”. LA SENTENZA.

Sì alla pianta organica, ma prevedendo possibili deroghe per venire incontro alle esigenze della popolazione, ad esempio nel caso in cui i collegamenti stradali con un’altra farmacia siano disagevoli.

Ad affermarlo è stata la Corte di Giustizia Europea, in una sentenza dello scorso 13 febbraio sul caso di una farmacista austriaca che si è vista rifiutare l’autorizzazione ad aprire una farmacia a Pinsdorf per difetto del requisito della necessità sul territorio di tale Comune.

In Austria, infatti, l’apertura di una nuova farmacia necessita di un’autorizzazione preventiva subordinata all’esistenza di una “necessità”. “Necessità” che non sussiste quando un’apertura determinerebbe la riduzione dell’utenza di una farmacia già esistente al di sotto di una certa soglia. Più precisamente, la necessità non sussiste quando il numero delle “persone destinate ad approvvigionarsi” presso la farmacia già esistente (cioè il numero di coloro che risiedono stabilmente nel raggio di 4 chilometri stradali), si riduce a meno di 5 500. Tuttavia, quando il numero di tali residenti è inferiore a 5 500, occorre prendere in considerazione anche le persone destinate ad approvvigionarsi a causa della loro attività lavorativa o dell’utilizzo di servizi o mezzi di trasporto nella zona di approvvigionamento della farmacia esistente.

Nel caso in questione, da un parere reso dall’ordine dei farmacisti austriaco emergeva che l’apertura di una farmacia a Pinsdorf avrebbe avuto l’effetto di ridurre il potenziale bacino di utenza della farmacia vicina (sita nel comune di Altmünster) nettamente al di sotto della soglia di 5 500 persone. Secondo la farmacista che richiedeva l’autorizzazione ad aprire una nuova farmacia, tuttavia, tale parere non teneva conto dell’imminente soppressione del collegamento stradale diretto esistente tra Pinsdorf e Altmünster.

Il caso è stato rimandato dal giudice amministrativo austriaco alla Corte di giustizia Ue, per sapere se il diritto dell’Unione (in particolare la libertà di stabilimento e la libertà d’impresa sancite dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) contrasti con la normativa nazionale austriaca.
 
Ricordando che una normativa nazionale che subordini a determinati criteri il rilascio delle autorizzazioni all’istituzione di nuove farmacie "è, in
linea di principio, idonea a realizzare l’obiettivo di garantire alla popolazione un approvvigionamento di medicinali sicuro e di qualità", la Corte risponde che, nel caso in questione, "la libertà di stabilimento ‒ in particolare l’esigenza di coerente perseguimento dell’obiettivo ricercato ‒ osta ad una normativa che non consente alle autorità competenti di tener conto delle peculiarità locali e pertanto di derogare al rigido criterio basato sul numero delle ‘persone destinate ad approvvigionarsi’”.
 
La Corte inoltre, come sintetizzato in un comunicato della stessa, osserva che, “sebbene la controversia non presenti alcun elemento a carattere transfrontaliero, la normativa in questione è idonea a incidere sulla libertà di stabilimento, dal momento che non se ne può escludere l’applicabilità anche a cittadini di altri Stati membri, interessati ad aprire una farmacia in Austria. Inoltre, non si può escludere che il diritto nazionale imponga di riconoscere a un cittadino dello Stato gli stessi diritti di cui nella medesima situazione godrebbe, in base al diritto dell’Unione, un cittadino di altro Stato membro.”

Quanto alla portata della libertà d’impresa sancita all’articolo 16 della Carta, la Corte osserva che “quest’ultima rinvia in particolare al diritto dell’Unione e, di conseguenza, alla libertà di stabilimento. La Corte ne deduce che la normativa in questione deve essere valutata unicamente sulla base di quest’ultima libertà”.

21 Febbraio 2014

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