Il 25% dei lavoratori in Italia non è sottoposto a sorveglianza sanitaria. L’ultimo rapporto dell’Ispettorato nazionale del lavoro

Il 25% dei lavoratori in Italia non è sottoposto a sorveglianza sanitaria. L’ultimo rapporto dell’Ispettorato nazionale del lavoro

Il 25% dei lavoratori in Italia non è sottoposto a sorveglianza sanitaria. L’ultimo rapporto dell’Ispettorato nazionale del lavoro
Nel documento, i risultati della rete dei controlli eseguiti sul territorio nazionale in materia di lavoro e di legislazione sociale sono analizzati, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, per tipologia di attività esercitata e per settori produttivi ed aree territoriali d’intervento. IL RAPPORTO

Un lavoratore su 4 nel nostro Paese non viene sottoposto a Sorveglianza Sanitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, uno su tre è esposto alla mancata adozione di misure generali di sicurezza, mentre uno su cinque non riceve la formazione e l’informazione adeguata e obbligatoria che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare ai propri dipendenti.
 
Questi ed altri elementi, non incoraggianti, tra cui il 53 per cento degli illeciciti riguardanti i sistemi di sicurezza per proteggere i lavoratori da “cadute dall’alto”, sono emersi dal Rapporto Annuale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) relativo all’anno 2019 pubblicato alcuni giorni fa.
 
Nel documento, i risultati della rete dei controlli eseguiti sul territorio nazionale in materia di lavoro e di legislazione sociale sono analizzati, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, per tipologia di attività esercitata e per settori produttivi ed aree territoriali d’intervento. Come sottolineato dallo stesso Ispettorato, “divulgato nell’attuale contesto emergenziale di particolare sofferenza ed incertezza per il sistema economico-produttivo, il documento vuol offrire anche una fotografia dello “status quo” dal quale ripartire nel segno d’una rinnovata e solidale “alleanza” con il mondo del lavoro per la tutela dei diritti dei lavoratori e del corretto svolgimento dei rapporti di lavoro”.
 
Il tasso di irregolarità dell’ 86 per cento rilevato è il risultato di 160.000 ispezioni effettuate l’anno scorso da 2.561 ispettori sul lavoro in servizio nella importante struttura governativa.
 
Anche se la mancata sorveglianza sanitaria, registrata in misura del 26 per cento, è solo una parte dell’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, così come previsto dalla normativa vigente, per quanto importante, è una forma di prevenzione secondaria e che comunque deve essere integrata dalla attività di formazione/informazione, quello che più ci preoccupa in questa fase emergenziale è il dato del 33 per cento indicato nel Rapporto INL, relativo alla carenza degli aspetti generali di sicurezza nelle attività ispezionate.
 
Tale elemento nel mondo della tutela della salute sul posto di lavoro, viaggia in parallelo agli interventi di prevenzione primaria che si articolano in misure tecniche, organizzative e procedurali e nell’uso di idonei DPI (per periodi temporanei, lavori eccezionali e di breve durata, per ridurre la quota ineliminabile di rischio, etc.).
 
La sorveglianza sanitaria si effettua quando, dopo l’adozione di tutte le misure di prevenzione primaria, si individua – comunque – un rischio residuo di entità non trascurabile previsto dalle leggi vigenti e non deve servire alla “medicalizzazione” del “possibile rischio”, ma deve essere funzionale ad una gestione razionale delle “risorse umane”, contribuendo a migliorare le condizioni di lavoro e di salute e il “clima” generale, anche di carattere psicologico e motivazionale.
 
Le finalità generali della sorveglianza sanitaria sono di tipo prevalentemente preventivo e destinate a verificare, prima dell’avvio al lavoro, – e poi nel tempo – l’adeguatezza del rapporto tra condizioni di salute e mansioni sia individualmente che, in seconda istanza, collettivamente.
 
Un’analisi attenta dei dati collettivi può contribuire, insieme agli altri abituali criteri di giudizio, a fornire elementi utilissimi per l’organizzazione del lavoro nell’immediato e in prospettiva (previsioni di “invecchiamento” e di “usura” della manodopera, squilibri nella distribuzione della forza lavoro nelle articolazioni delle sedi aziendali, etc.).
 
Più esplicitamente, l’attività di sorveglianza sanitaria dovrà: verificare l’accettabilità dei compiti lavorativi per i singoli soggetti, permettendo l’espressione del giudizio di idoneità; in altre parole, deve permettere di: rilevare i soggetti portatori di particolari patologie o costituzionalmente predisposti; monitorare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori; misurare la prevalenza di malattie tra i lavoratori in funzione dell’età, del sesso, e la loro distribuzione nelle varie mansioni e in funzione dell’anzianità lavorativa.
 
All’interno di tali finalità generali, si possono individuare anche altri obiettivi:
– finalità individuali: a) identificare eventuali condizioni “negative” di salute in uno stadio precoce, al fine di prevenirne, qualora possibile, l’ulteriore decorso, evitando danni maggiori all’individuo e all’azienda; b) identificare soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilità per i quali vanno previste misure protettive più cautelative di quelle adottate per il resto dei lavoratori;
 
– finalità collettive: c) contribuire, attraverso opportuni controlli retrogradi, all’accuratezza della valutazione del rischio collettivo ed individuale; d) identificare i lavoratori che, in conseguenza di variabili individuali o abilità acquisite e/o allenamento psico-fisico, sono in grado di sopportare condizioni lavorative maggiormente impegnative rispetto al resto della popolazione; e) verificare nel tempo l’adeguatezza delle misure di prevenzione adottate; f) raccogliere dati clinici per operare confronti tra gruppi di lavoratori nel tempo e in contesti lavorativi differenti.
 
Ecco perché la sorveglianza sanitaria non deve essere svolta solo perché prevista per legge, ma piuttosto perché attraverso di essa si ha la possibilità di:
 
a) stabilire con i lavoratori, attraverso il Medico Competente, un rapporto diretto fondamentale;
 
b) di cogliere “campanelli di allarme” o individuare fenomeni nuovi o “tendenze”, per esempio, riguardo a quanto il lavoro possa determinare “stress” psichico, condizione molto spesso trascurata;
 
c) raccogliere informazioni sul punto di vista dei lavoratori, completando le conoscenze già acquisite tramite lo studio dei cicli produttivi, i sopralluoghi, le valutazioni esclusivamente “tecniche”;
 
d) approfondire le conoscenze sull’organizzazione del lavoro configurando, anche attraverso il colloquio con il medico, una attività di informazione/formazione dei lavoratori che, per quanto informale, ha però il vantaggio di essere diretta, continua e personalizzata;
 
e) mettere a punto criteri omogenei e “trasparenti” di gestione dei problemi sanitari attraverso la conoscenza delle attitudini e dei problemi individuali;
 
f) evitare la manifestazione clinica eclatante di malattie, causate o meno dal lavoro, ma che con esso possono notevolmente interferire, contenendo, nel contempo, il fenomeno dell’assenteismo;
 
g) rafforzare il consenso globale dei lavoratori alle scelte e alle gerarchie aziendali, evitando motivi di conflittualità o smorzandone gli aspetti più acuti e ricorrenti.
 
Domenico Della Porta
Presidente Osservatorio Nazionale Malattie Occupazionali e Ambientali – Università degli Studi Salerno

Domenico Della Porta

22 Aprile 2020

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