Infermiera demansionata, Asl condannata al risarcimento

Infermiera demansionata, Asl condannata al risarcimento

Infermiera demansionata, Asl condannata al risarcimento
L'infermiere non può svolgere i compiti dell'operatore sociosanitario e se l'azienda da cui dipende lo mette in queste coondizioni è demansionamento, vietato dalla legge. In base a questo principio il Tribunale di Brindisi ha condannato l'Asl di appartenenza al risarcimento di un'infermiera demansionata da  circa otto anni. LA SENTENZA.

L’infermiere non può svolgere i compitì dell’Oss, Operatore sociosanitaroio, altrimenti è demansionamento, vietato, per il lavoro pubblico, dall'articolo 52 del decreto legislativo numero 165/2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”).

A chiarirlo è una sentenza del Tribunale di Brindisi (1306/2017) che ha condannato un’Asl a risarcire per demansionamento, appunto, un’infermiera a cui quotidianamente erano assegnati compiti estranei alla propria qualifica professionale e tipici degli Oss.

Per motivare la decisione il Tribunale distingue le funzioni delle due attività.

L'infermiere, professionista laureato, secondo quanto scritto nel suo profilo professionale (dm 739/1994) è l'operatore sanitario che,  in  possesso  del  diploma  universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale responsabile dell'assistenza generale infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa e di natura tecnica, relazionale, educativa.

Le principali funzioni sono la  prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.

Partecipa inoltre all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività; pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;  garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico -terapeutiche; agisce sia individualmente sia in collaborazione· con gli altri operatori sanitari e sociali; per l'espletamento delle funzioni si avvale, dove necessario, dell'opera del personale di supporto; svolge  la  sua   attività  professionale   in  strutture  sanitarie  pubbliche  o private, nel territorio   e   nell'assistenza   domiciliare, in regime di dipendenza o libero­ professionale.

Contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e  delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle aree di sanità pubblica, pediatria, salute mentale-psichiatria, geriatria, area critica: infermiere di area critica. 

L’infermiere è inquadrato contrattualmente nella categoria D.

Le mansioni degli Operatori sociosanitari e il percorso formativo sono stati  disciplinati  dall'Accordo  in Conferenza  Sta to-Regioni  del  22 febbraio 2001. L’Oss coadiuva il medico e, soprattutto, gli infermieri nello svolgimento delle loro attività dedicandosi, in ambito ospedaliero, ai bisogni primari del paziente e alle attività igienico-domestico-alberghiere di questo e può essere considerato come una figura di supporto.

In alcuni, come ricorda il Tribunale, possono esserci eccezioni al divieto di demansionamento poiché è possibile modificare le funzioni se per breve tempo e comunque il lavoro demansionato abbia carattere occasionale e consenta lo svolgimento in modo prevalente delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza.

Nel caso specifico il personale Oss era carente sia nell’ospedale e in particolare nel reparto dell’infermiera demansionata era addirittura nullo. Lo stesso direttore dell'UO aveva dato atto in una nota che gli infermieri, vista l'assenza di Oss, si trovavano ad assolvere tutte le necessità igienico-domestico-alberghiere dei pazienti ricoverati. Dalle prove testimoniali, infine, era emerso che tale adibizione era sistematica.

Non c’erano quindi i presupposti per considerare legittimo e temporaneo il demansionamento che quindi rientrava nel divieto previsto dal Dlgs 165/2001.

“Deve pertanto ritenersi provato il dato della adibizione del ricorrente, in modo non isolato e tale da condizionare il pieno e satisfattivo svolgimento delle  mansioni proprie della qualifica di appartenenza, a mansioni inferiori”, afferma la sentenza.

Il Tribunale conclude che “in considerazione dell'anzianità lavorativa del ricorrente (in servizio dal novembre 1999), della durata del demansionamento (circa otto anni, alla data di deposito del  ricorso),  nonché  della sua  gravità  (la  dequalificazione acclarata non è di scarso rilievo, tenuto conto della notevole differenza  fra  le mansioni di infermiere  professionale  e quelle di Oss, nonché del differente  titolo  abilitante),   può  ritenersi  in  via  equitativa  che  il  ristoro  possa essere  commisurato  al 6% della retribuzione  percepita  dall'1/10/2006  alla data  del deposito del ricorso”, oltre a interessi e rivalutazione, come per legge.
 

16 Ottobre 2018

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