Ministero della Salute. Chiarimenti su restituzione buoni acquisto sottoscritti con firma elettronica certificata e trasmessi digitalmente

Ministero della Salute. Chiarimenti su restituzione buoni acquisto sottoscritti con firma elettronica certificata e trasmessi digitalmente

Ministero della Salute. Chiarimenti su restituzione buoni acquisto sottoscritti con firma elettronica certificata e trasmessi digitalmente
La Fofi ha chiesto al Ministero della Salute chiarimenti sull’iter da seguire quando un fornitore non può evadere un buono acquisto di sostanze stupefacenti firmato digitalmente. Il Ministero ha risposto che il fornitore deve inviare una Pec all’acquirente comunicando l’impossibilità di eseguire la fornitura per indisponibilità. L’acquirente, a sua volta, annota la mancata evasione nel registro previsto dall’art. 60, citando la comunicazione ricevuta e conservandola in forma elettronica.

A seguito di alcune richieste di chiarimenti in merito alla corretta gestione della restituzione dei buoni acquisto stupefacenti sottoscritti con firma elettronica certificata e trasmessi digitalmente, la scrivente Federazione, al fine di fornire corrette indicazioni sugli adempimenti da svolgere, ha formulato una specifica richiesta di parere al Ministero della Salute.

In particolare, la Fofi, stante la non riferibilità ai suddetti buoni acquisto del disposto di cui all’allegato II del DM 18 dicembre 2006 – in base al quale “nel caso in cui la richiesta non possa essere soddisfatta, il buono acquisto deve essere restituito alla ditta acquirente” – ha chiesto al Dicastero di specificare l’iter che la ditta fornitrice è tenuta a rispettare qualora l’ordine non possa essere evaso per indisponibilità delle sostanze richieste.

Il Dicastero, con nota prot. n. 85493 del 18 settembre 2025, ha specificato che, nel caso in cui la ditta non sia in grado di procedere con la fornitura, la suddetta disposizione va ottemperata “mediante comunicazione elettronica certificata (pec) all’acquirente da parte del fornitore destinatario del buono acquisto di impossibilità di eseguire la fornitura richiesta per indisponibilità delle sostanze. In tal modo l’acquirente può annotare sul registro di cui all’art. 60 la mancata evasione del buono acquisto richiesto, facendo riferimento alla citata comunicazione da conservare in modalità elettronica.”

25 Settembre 2025

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