Nuova convenzione farmaceutica nazionale. Federfarma: strumento per adeguare l’attività delle farmacie al nuovo contesto sanitario e sociale

Nuova convenzione farmaceutica nazionale. Federfarma: strumento per adeguare l’attività delle farmacie al nuovo contesto sanitario e sociale

Nuova convenzione farmaceutica nazionale. Federfarma: strumento per adeguare l’attività delle farmacie al nuovo contesto sanitario e sociale
L’Accordo definisce le modalità di dispensazione dei farmaci a carico del SSN da parte delle farmacie e i tempi e le modalità di presentazione della Distinta Contabile Riepilogativa per il rimborso degli importi relativi ai medicinali erogati ai cittadini.

Il 6 marzo 2025 la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ha sancito l’intesa tra Governo e Regioni sull’Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. L’Accordo è più comunemente noto come Convenzione Farmaceutica Nazionale, cioè il regolamento che disciplina il rapporto tra Servizio Sanitario Nazionale e le farmacie che, per legge, sono tutte obbligatoriamente convenzionate con il SSN. È grazie alla Convenzione che, in tutte le 20.000 farmacie presenti capillarmente sull’intero territorio nazionale, i cittadini possono ritirare i medicinali di cui hanno bisogno con oneri a carico del SSN, pagando solamente il ticket se dovuto, e ottenere altre prestazioni sanitarie. A sottolinearlo è Federfarma, che ripercorre contenuti e obiettivi della convenzione.

I contenuti della Convenzione

L’Accordo definisce le modalità di dispensazione dei farmaci a carico del SSN da parte delle farmacie e i tempi e le modalità di presentazione della Distinta Contabile Riepilogativa per il rimborso degli importi relativi ai medicinali erogati ai cittadini.

La nuova Convenzione, che sostituisce la precedente del 1998 rimasta in vigore fino al 5 marzo del 2025, definisce inoltre i criteri generali e i requisiti per l’erogazione da parte delle farmacie delle prestazioni che rientrano nel modello della Farmacia dei servizi, introdotto dal decreto legislativo n. 153/2009 (Farmacia dei servizi) e integrato durante l’emergenza Covid con test e vaccinazioni. Non è quindi la Convenzione ad aver legittimato le farmacie ad erogare nuovi servizi, ma una normativa dedicata, via via aggiornata da Governo, Parlamento e Regioni in relazione ai bisogni di salute della popolazione e alle esigenze organizzative del Servizio Sanitario Nazionale di cui le farmacie sono parte integrante.

A seguito di questa evoluzione, come riconosciuto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 111 del 4 gennaio 2021, “si è ormai consumata una profonda transizione del ruolo della farmacia da una più tradizionale attività di mera distribuzione di prodotti farmaceutici, verso un ruolo di erogazione di prestazioni e servizi, comunque teleologicamente preordinati ad assicurare la somministrazione di interventi connessi con la tutela della salute… tanto da potersi sostenere che la farmacia stessa è ormai un centro sociosanitario polifunzionale a servizio della comunità e punto di raccordo tra ospedale e territorio e front-office del Servizio sanitario nazionale.”

Chi sono i firmatari della Convenzione

La normativa sulla Convenzione prevede due livelli di contrattazione: il livello nazionale che consiste appunto nella stipula dell’Accordo Collettivo Nazionale tra Federfarma, per le farmacie private, Assofarm, per le farmacie pubbliche, e la SISAC, per le Regioni; il livello regionale che è alla base dei futuri Accordi Integrativi Regionali (AIR). Gli AIR hanno il compito di definire le concrete modalità attuative della Convenzione anche per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni che rientrano nella Farmacia dei servizi.

Quali servizi vengono regolamentati dalla Convenzione

I servizi che possono essere offerti dalle farmacie in regime di SSN e che saranno oggetto di ulteriore regolamentazione attraverso gli AIR sono: la prenotazione di prestazioni sanitarie; le vaccinazioni; le analisi di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo; l’esecuzione di test diagnostici ad uso professionale anche con prelievo di sangue capillare; le attività di telemedicina; l’erogazione di prestazioni professionali da parte di infermieri e fisioterapisti; altri servizi quali l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), il monitoraggio della terapia farmacologica, gli screening e la presa in carico dei pazienti cronici, l’accesso personalizzato ai farmaci; la fornitura di strumenti informatici per la televisita (visita effettuata da un medico collegato da remoto ad un paziente in farmacia); eventuali altri servizi non previsti dalla Convenzione Nazionale che le regioni ritengono utile e conveniente affidare alle farmacie.

Requisiti logistici e standard di qualità

La Convenzione definisce i requisiti logistici e gli standard di qualità per l’erogazione dei nuovi servizi, prevedendo, tra l’altro, che “le farmacie assicurano l’utilizzazione di test e dispositivi strumentali conformi alla normativa di riferimento e che abbiano le caratteristiche minime di sensibilità e specificità definite dal Ministero della salute e dalle altre Autorità competenti, compresi i test ad uso professionale classificati come NPT e POCT”. (Sono test effettuabili al di fuori di un laboratorio da parte di un operatore sanitario).

Sempre in tema di test effettuabili in farmacia, la Convenzione prevede che la farmacia consegni all’assistito un attestato di esito scritto del test effettuato. Questo attestato, che nella Convenzione è identificato anche come “referto”, certifica semplicemente che in una certa data e ora il farmacista ha somministrato una certa tipologia di test, indicando il dispositivo utilizzato e l’esito del test stesso. Il farmacista si fa così garante della corretta effettuazione del test e degli standard di qualità applicati. Non si tratta, ovviamente, di un referto medico in quanto, per legge, l’attestato rilasciato dal farmacista non può contenere alcuna diagnosi.

Le regole per la Distribuzione di Farmaci per Conto delle ASL (DPC)

La Convenzione interviene anche in materia di distribuzione da parte delle farmacie di farmaci acquistati dalle ASL (la cosiddetta DPC, Distribuzione Per Conto), chiarendo che i farmaci oggetto di questa modalità distributiva sono quelli che l’AIFA inserisce del Prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) e stabilendo l’obbligo di erogazione di questo servizio da parte di tutte le farmacie.

Il sostegno alle farmacie più deboli, ma essenziali per garantire un servizio capillare

L’Accordo Collettivo Nazionale prevede anche l’istituzione da parte di ciascuna Regione di un Fondo di solidarietà per l’erogazione di un contributo a favore delle farmacie con fatturato annuo ai fini IVA inferiore a 300.000 euro, con l’obiettivo di sostenere le farmacie più deboli che hanno bisogno di un supporto per garantire un servizio essenziale in zone spesso disagiate, con pochi abitanti per lo più anziani, per i quali la farmacia è un punto di riferimento fondamentale.

Le farmacie, un servizio pubblico essenziale

La Convenzione definisce infine le modalità per l’esercizio del diritto di sciopero da parte delle farmacie in quanto soggetti erogatori di un servizio pubblico essenziale, a conferma del fatto che le prestazioni offerte dalle farmacie si configurano come attività volte a garantire ai cittadini il diritto fondamentale alla salute.

12 Maggio 2025

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