Osteopatia. Santangelo (ANF): “L’osteopata non utilizza approcci farmacologici che sono di pertinenza del medico”  

Osteopatia. Santangelo (ANF): “L’osteopata non utilizza approcci farmacologici che sono di pertinenza del medico”  

Osteopatia. Santangelo (ANF): “L’osteopata non utilizza approcci farmacologici che sono di pertinenza del medico”  
Attivati i primi corsi universitari triennali in Osteopatia in varie regioni. Santangelo, dal direttivo dell‘associazione nazionale Fisiatri mette in chiaro: “Il decreto ministeriale sancisce che ‘Nell’ambito della professione sanitaria dell’osteopata, il laureato è quel professionista sanitario che svolge interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico’”.

Questo anno è stato l’esordio nel campo universitario delle nuove lauree in Osteopatia, sono stati infatti attivati nel settore i primi corsi universitari triennali in varie regioni italiane. Interviene in proposito su Quotidiano Sanità Giovanni Santangelo, medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione e membro del direttivo associazione nazionale Fisiatri (ANF), che pone delle osservazioni dirette a delineare la figura dell’osteopata quantunque diversa da quella del medico fisiatra, e chiarire maggiormente la differenza tra i due ruoli perché sia di informazione soprattutto degli assistiti che sempre più oggi ne stanno chiedendo delucidazioni.

“La nuova normativa del MIUR e del Ministero della Salute – spiega il dott. Santangelo –, con il decreto Interministeriale n. 1563 dell’01.12.2023, ha avviato la definizione dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea in Osteopatia: a partire da questo anno accademico sono dunque stati attivati i corsi triennali anche per questa nuova professione. Ma attenzione. Si badi bene che il decreto ministeriale sancisce che “Nell’ambito della professione sanitaria dell’osteopata, il laureato è quel professionista sanitario che svolge interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico. In riferimento alla diagnosi di competenza medica e all’indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver interpretato i dati clinici, il laureato in osteopatia riconosce l’indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica” (…). Dice anche che egli “predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive, ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico”. Da evidenziare che nel decreto è precisato che l’osteopata “reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano”.

“L’osteopatia – prosegue il fisiatra –, che è stata in Italia recentemente individuata e normata (art. 7 della legge 3/2018 e con il D.p.r.n. 131 del 7 luglio 2021) tra le professioni sanitarie, si avvale di un approccio esclusivamente manuale che ha come scopo il miglioramento dello stato di salute della persona. Il termine ‘Osteopatia’ è stato coniato dal suo fondatore, il chirurgo americano dr Andrew Taylor Still, che alla fine del XIX secolo scoprì le relazioni esistenti tra l’equilibrio funzionale dell’insieme delle strutture del corpo e la salute. Ed anche secondo l’organizzazione mondiale della Sanità, l’osteopatia è una terapia che ha lo scopo di supportare la funzionalità fisiologica del corpo tramite l’utilizzo di una varietà di tecniche manuali non invasive”.

“In particolare, attraverso il trattamento manipolativo osteopatico della disfunzione somatica, l’osteopata si occupa di ripristinare la funzionalità perduta a causa di un trauma o di una condizione patologica. Egli non utilizza quindi approcci farmacologici o strumentali, che restano di esclusiva pertinenza del laureato in medicina e chirurgia, ma molto spesso collabora con diversi altri professionisti della salute per la gestione del benessere del paziente. Inoltre l’approccio terapeutico osteopatico comprende anche il passaggio di informazioni e conoscenze al paziente per aiutarlo a prendere coscienza della propria condizione di salute”.

“Ancora, l’osteopatia si occupa principalmente dei problemi strutturali e meccanici di tipo muscolo-scheletrico a cui possono però associarsi delle alterazioni funzionali degli organi e visceri, secondo il riconosciuto concetto della fascia. Il tessuto fasciale è infatti organizzato come una rete tridimensionale che avvolge, sostiene, sospende, protegge, collega e divide la componente muscolare, scheletrico e viscerale del corpo”.

“Poiché inoltre in osteopatia si ha una visione olistica del corpo umano, è valida anche l’idea contraria: un problema funzionale organico-viscerale può provocare dei dolori di tipo muscolo-scheletrico. E tale concetto rientra tra quelli che il medico perfezionato o masterizzato in medicina manuale (metodo Robert Maigne) utilizza per effettuare una diagnosi. L’osteopatia ha quindi un ruolo nella prevenzione e nel mantenimento della salute, e può essere anche integrata, qualora il medico specialista lo ritenga, nei percorsi di cura e riabilitazione della medicina convenzionale (D.p.r. n. 131 del 7 luglio 2021, allegato 1, art. 2)”.

“Ecco che appare quindi evidente che il ruolo dell’osteopata è ben difforme da quello del medico specialista e quindi di noi medici fisiatri: dei medici deve essere chiara la funzione diagnostica e prognostica mirata ad indirizzare il paziente verso le cure necessarie e/o terapie più appropriate. Risulta così palese l’esigenza di una corretta informazione al cittadino/paziente il quale deve sempre essere seguito e consigliato dal medico specialista per le necessità relative a patologie che necessitino di approfondimento diagnostico e terapia farmacologica. L’ostepatia, così come altre branche sanitarie della salute, possono risultare anche indispensabili nella fase successiva alla diagnosi che va ad integrare la terapia e cura del paziente. Ben vengano dunque gli studi universitari anche in questo settore che verranno ad essere più approfonditi, ma ci si ricordi però, non sostituiscono gli studi in “medicina e chirurgia”, né possono considerarsi sovrapponibili” – conclude Santangelo.

Elisabetta Caredda

Elisabetta Caredda

23 Settembre 2024

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