Nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre u.s. è stata pubblicata la Legge 131/2025, in vigore dal 20 settembre u.s., finalizzata allo sviluppo ed alla valorizzazione delle zone montane.
Di seguito le disposizioni di maggiore interesse.
Classificazione dei comuni
L’articolo 2 della legge demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la predisposizione di uno o più elenchi dei comuni montani.
L’aggiornamento dell’elenco dei comuni sarà effettuato, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall’Istat, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
La medesima disposizione reca altresì una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra comuni montani e comuni non montani.
Strategia per la montagna italiana
L’art. 3, nel definire la strategia per la montagna italiana, contempla, tra gli obiettivi prioritari delle politiche per le zone montane, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con particolare riguardo a quelli socio-sanitari, nonché alle farmacie.
Valorizzazione dell’attività prestata dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture ubicate nei comuni montani destinatari di misure di sostegno: credito d’imposta ed emolumenti
Le disposizioni di cui all’art. 6 valorizzano l’attività prestata dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture ubicate nei comuni montani destinatari di misure di sostegno, prevedendo quanto segue:
– nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del SSN, all’attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari di misure di sostegno, è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio;
la medesima attività è valorizzata, nell’ambito dei contratti collettivi nazionali di settore, per l’assunzione di incarichi nelle aziende e negli enti del SSN (art. 6, comma 1);
– a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o vi effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di 2.500 euro (art. 6, comma 2);
-tale beneficio è concesso anche a coloro che, ai medesimi scopi, acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario; in tale caso, il credito d’imposta spetta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di 2.500 euro (art. 6, comma 3);
– a favore del personale dirigente e non dirigente, che sia dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale che ricadono nei comuni montani individuati con decreto secondo la procedura definita nel provvedimento in esame, è previsto il riconoscimento di uno speciale emolumento – dovuto alle particolari condizioni di lavoro e nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi collettivi nazionali. A tale scopo è incrementato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Al suddetto incremento si provvede ai sensi dell’articolo 34 del decreto che detta le specifiche disposizioni finanziarie, tra cui l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (art. 6, commi 5 e 8).