Pubblico impiego. Cassazione: “Su licenziamento vale art.18. Norme legge Fornero valgono solo per settore privato”

Pubblico impiego. Cassazione: “Su licenziamento vale art.18. Norme legge Fornero valgono solo per settore privato”

Pubblico impiego. Cassazione: “Su licenziamento vale art.18. Norme legge Fornero valgono solo per settore privato”
I giudici evidenziano come serve “intervento normativo di armonizzazione” per applicare la riforma Fornero anche ai lavoratori del pubblico impiego. In sostanza, per gli statali, in caso di licenziamento illegittimo, scatta la reintegra nel posto di lavoro e non la tutela risarcitoria o indennitaria.

Il licenziamento del personale del pubblico impiego non e' disciplinato dalla 'legge Fornero', benì' dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. E per invertire questo serve un “intervento normativo di armonizzazione” per applicare la riforma Fornero anche ai lavoratori del pubblico impiego. È quanto sottolinea la Corte di Cassazione in una sentenza (n.11868) depositata oggi.
 
Per la  Cassazione,”non si estendono ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni le modifiche apportate all'art.18 dello Statuto dei Lavoratori, con la conseguenza che la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso di licenziamento illegittimo resta quella assicurata dalla previgente formulazione della norma”.
 
In sostanza, per i dipendenti pubblici, in caso di licenziamento illegittimo, scatta la reintegra nel posto di lavoro e non la tutela risarcitoria o indennitaria.
 
La Cassazione spiega che questa conclusione è avvalorata dal fatto che la legge Fornero “per come formulata nell'art. 1, comma 1, tiene conto unicamente delle esigenze proprie dell'impresa privata, alla quale solo può riferirsi la lettera C), che pone una inscindibile correlazione fra flessibilità in uscita ed in entrata, allargando le maglie della prima e riducendo nel contempo l'uso improprio delle tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato". Le norme della Fornero, inoltre, secondo la  Cassazione, “introducono una modulazione delle sanzioni con riferimento ad ipotesi di illegittimità pensate in relazione al solo lavoro privato, che non si prestano ad essere estese all'impiego pubblico contrattualizzato, per il quale il legislatore, in particolar modo con il D.lgs 27.10.2009 n.150, ha dettato una disciplina inderogabile, tipizzando anche illeciti disciplinari ai quali deve necessariamente conseguire la sanzione del licenziamento”.
 
In ogni caso per la Corte, un'eventuale modulazione delle tutele nel pubblico impiego, “richiede da parte del legislatore una ponderazione di interessi diversa da quella compiuta per l'impiego privato” perché, nel settore pubblico ci sono “garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto nell'interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi”.

09 Giugno 2016

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