E’ stato chiarito con una recente Sentenza della Cassazione, pubblicata qualche mese addietro, che la responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei dipendenti non decade più sul Presidente del Consiglio di Amministrazione o sul Direttore Generale di una Azienda di grande dimensione ma sui soggetti preposti alla direzione di una unità produttiva che assumano la veste di datore di lavoro in relazione agli adempimenti per i quali dispongono dei mezzi e del potere di realizzarli, attraverso la definizione di funzione.
Con il provvedimento n. 22584 del 16 giugno 2025, la terza sezione penale della Suprema Corte è stato infatti affermato che nelle aziende di grandi dimensioni, quindi anche ASL e Aziende Ospedaliere, esiste una pluralità di datori di lavoro prevenzionistici, non legata alla posizione formale, ma all’effettivo potere decisionale e finanziario nell’ambito di unità produttive autonome.
Nel caso di una Azienda Sanitaria, perciò, un direttore di un ospedale, di un dipartimento strutturale, di un distretto sanitario e così via secondo gli Atti Aziendali, se dotato di autonomia gestoria, finanziaria e di spesa, assume la qualifica di datore di lavoro per quella specifica unità, indipendentemente dalla carica apicale del legale rappresentante.
La sentenza enfatizza un approccio sostanziale, dove la responsabilità per la sicurezza sul lavoro dipende dall’effettivo esercizio di poteri gestionali e decisionale, non dalla mera posizione formale.
Nelle organizzazioni complesse, è possibile che ci siano più soggetti qualificabili come datori di lavoro, ognuno responsabile per le unità produttive di cui ha il concreto potere gestionale e finanziario. Affinché il dirigente di un’unità sia considerato datore di lavoro, è necessario che tale unità sia dotata di sufficiente autonomia finanziaria e tecnico-funzionale e che il soggetto preposto disponga dei mezzi e del potere per realizzare gli adempimenti necessari per la sicurezza.
Il dirigente di un’unità produttiva autonoma diventa responsabile per la sicurezza solo per gli aspetti relativi alla propria area di influenza, esercitando i poteri decisionali e di spesa che gli sono effettivamente attribuiti.
In un’Azienda complessa è fondamentale una chiara divisione dei ruoli e delle responsabilità, poiché i dirigenti di unità produttive con autonomia possono essere chiamati a rispondere penalmente per le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
I dirigenti devono essere pienamente consapevoli delle proprie responsabilità in materia di salute e sicurezza, anche se non sono formalmente indicati come “datori di lavoro” nel contratto, ma dispongono dei poteri e dei mezzi per garantire la sicurezza.
Per determinare chi sia il datore di lavoro in senso prevenzionistico, si deve considerare la sostanza dell’organizzazione e i poteri effettivi, valorizzando l’effettiva realtà gestionale rispetto ai criteri puramente formali.
L’azienda sanitaria locale provvede all’erogazione dell’assistenza sanitaria attraverso i dipartimenti di prevenzione, i distretti sanitari di base, i presidi ospedalieri non costituiti in aziende ospedaliere. Ai sensi dell.art. 17-bis del d.lgs. n. 502 del 1992 l’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie.
In particolare, il dipartimento di prevenzione è una struttura operativa dell’unità sanitaria locale, dotata di autonomia organizzativa e contabile ed organizzata in centri di costo e di responsabilità.
La legge regionale disciplina l’articolazione in distretti dell’unità sanitaria locale. Il distretto è individuato, sulla base dei criteri fissati dalla legge regionale, dall’atto aziendale, garantendo una popolazione minima di almeno sessantamila abitanti, salvo che la regione, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio o della bassa densità della popolazione residente, disponga diversamente. Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie, nonché il coordinamento delle proprie attività con quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presìdi ospedalieri, inserendole organicamente nel programma delle attività territoriali. Al distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento.
Nell’ambito delle risorse assegnate, il distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all’interno del bilancio della unità sanitaria locale.
Così pure gli ospedali che non hanno natura aziendale costituiscono i presìdi dell’azienda sanitaria locale ai quali è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all’interno del bilancio dell’unità sanitaria locale, secondo le disposizioni previste per le aziende ospedaliere in quanto applicabili.
La Cassazione, con la predetta Sentenza ha confermato che la figura apicale di una grossa azienda non è responsabile delle violazioni delle norme antiinfortunistiche addebitategli (nello specifico, in tema di redazione del documento di valutazione dei rischi e in quello della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi), avendo delegato dirigenti preposti, al vertice delle unità produttive e muniti dei relativi autonomi poteri decisionali e di spesa, come comunemente avviene nelle ASL e Aziende Ospedaliere con puntuali e circostanziati Atti Deliberativi.
Domenico Della Porta
Referente Federsanità Salute e Sicurezza sul Lavoro