Sardegna. Nuove farmacie, Consiglio di Stato annulla graduatoria

Sardegna. Nuove farmacie, Consiglio di Stato annulla graduatoria

Sardegna. Nuove farmacie, Consiglio di Stato annulla graduatoria
I giudici hanno stabilito che la maggiorazione del 40% spettante nei concorsi ai farmacisti rurali non è soggetta ad alcun tetto e quindi neanche a quello dei 35 punti complessivi previsto dalla legge 362/1991 e dal D.P.C.M. n.298/1994. Ora la Regione dovrà ricalcolare i punteggi per assegnare le sedi vacanti. LA SENTENZA

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una farmacista del Sassarese e ha annullato la graduatoria regionale del concorso pubblico, per titoli ed esami, dalla quale la Regione attinge per assegnare le sedi farmaceutiche vacanti e quelle di nuova istituzione. I giudici hanno infatti cassato la clausola secondo cui la maggiorazione del 40% a favore dei “farmacisti rurali” non avrebbe potuto comportare il superamento del punteggio massimo complessivo pari a 35 da attribuirsi per l’attività professionale svolta.

Nella sentenza n. 5667 del 14 dicembre 2015 i giudici hanno infatti ritenuto che "il bando, avendo specificato che il punteggio massimo di 35 punti è relativo a tutti i titoli attinenti all’esperienza professionale, si è attenuto a quanto stabilisce la legge e il DPCM in ordine al punteggio attribuibile per i l’attività professionale, ma non ha implicitamente tenuto conto anche della maggiorazione prevista dall'art. 9 della L. 221/1968, la quale, si ricorda non poteva superare il limite massimo di punti 6,50 nei concorsi pubblici per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, considerato globalmente e non già riferito a ciascun commissario. Un’interpretazione difforme finirebbe, oltre a privare di contenuto la norma agevolativa – art. 9 di cui sopra-, col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile".

In sostanza, spiegano i giudici, "osservando la clausola del bando, soltanto coloro che hanno un’anzianità di poco più di 13 anni di servizio nelle farmacie rurali potrebbero conseguire il massimo punteggio, mentre risulterebbero penalizzati coloro i quali sono in possesso di un’anzianità superiore – intorno ai 20 anni di servizio-, il che naturalmente oltre a porsi in contrasto con la legge, condurrebbe a conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell’imparzialità".

21 Dicembre 2015

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