Sedi farmacie. Consiglio di Stato: “Rapporto numerico è stabilito in base a popolazione del Comune e non a quella della circoscrizione”

Sedi farmacie. Consiglio di Stato: “Rapporto numerico è stabilito in base a popolazione del Comune e non a quella della circoscrizione”

Sedi farmacie. Consiglio di Stato: “Rapporto numerico è stabilito in base a popolazione del Comune e non a quella della circoscrizione”
Bocciato un ricorso presentato da una farmacia di Sassari che denunciava come con la “revisione della pianta organica del 2006" il Comune “avrebbe operato tenendo conto del rapporto tra il numero degli abitanti e quello delle farmacie limitatamente ad una circoscrizione”. I giudici: “Rapporto numerico è stabilito con riferimento al popolazione complessiva del Comune, e non a quella della circoscrizione”. LA SENTENZA

“La legge non attribuisce ad ogni farmacia il diritto a servire un numero determinato di abitanti; il rapporto numerico è stabilito con riferimento alla popolazione complessiva del Comune, e non a quella ricadente nella circoscrizione di ciascuna sede, ed è finalizzato a mantenere un regime di numero chiuso a fine di controllo pubblico nel settore”.
 
Così il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso presentato (dopo la bocciatura al Tar) da una farmacia di Sassari secono cui con la revisione della pianta organica del 2006 (in cui è stata istituita una nuova sede) il Comune “avrebbe operato tenendo conto del rapporto tra il numero degli abitanti e quello delle farmacie limitatamente alla circoscrizione n. 3, ritenendo, almeno implicitamente, che nelle altre circoscrizioni non fosse necessario alcun intervento inerente l’adeguamento della rete delle farmacie sul territorio”.
 
La sentenza ricorda poi come “al fine di soddisfare l'esigenza dell'assistenza sanitaria della popolazione, la legge non fissa criteri rigidi (attribuendo ad ogni farmacia un numero determinato di abitanti), in quanto il rapporto numerico è stabilito con riferimento alla popolazione complessiva del Comune e non a quella ricadente nella circoscrizione di ciascuna sede. Il rapporto numerico farmacie/abitanti previsto dall'art. 1 l. n. 475/1968 è indicato per individuare il numero massimo di autorizzazioni che l'Amministrazione può assentire e non per garantire al titolare di ciascuna sede profitti di un determinato livello”.
 
“Di conseguenza – si sottolinea – , il bacino di utenza di una sede può essere anche di dimensioni più ridotte. Pertanto, rientra nelle scelte di merito e nella discrezionalità dell'amministrazione comunale consentire una relativa concentrazione di esercizi farmaceutici in alcune zone più frequentate e determinare la localizzazione delle nuove sedi in un determinato ambito territoriale, fermo restando la dipendenza dal dato demografico generale. Così come deve ritenersi legittimo che il Comune determini l'ampiezza della circoscrizione di ciascuna sede valutando una vasta gamma di esigenze, come, ad es., i flussi quotidiani di spostamento per motivi di lavoro, di affari, etc., anche di chi non è residente”.

09 Maggio 2016

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